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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40477/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I difensori hanno impugnato la sentenza per Cassazione sostenendo: (i) carenza degli elementi costitutivi del reato di insolvenza fraudolenta sia sotto il profilo oggettivo (secondo loro mancava lo stato di insolvenza) sia sotto il profilo soggettivo (assenza di dolo); (ii) violazione del principio di tassatività perché la Corte territoriale avrebbe equiparato lo "stato di insolvenza" a una generica situazione di "forte difficoltà finanziaria" e non avrebbe considerato la differenza tra crisi d'impresa e insolvenza dopo la riforma della legge fallimentare; (iii) violazione dell'art. 641, comma 2, c.p. perché la omologa del concordato preventivo e il pagamento percentuale dei crediti avrebbero estinto il danno e dunque dovuto produrre la declaratoria di estinzione del reato

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che avevano ritenuto sussistente la mala fede degli imputati sulla base degli elementi probatori (trattative, consegna merce, dimissioni dell'amministratore, costituzione di una nuova società operante nello stesso settore e svuotamento della Candel), ha precisato che la nozione penale di stato di insolvenza non coincide con il concetto civilistico (concordato/crisi) e ha affermato che l'art. 641, comma 2, c.p. richiede l'integrale adempimento dell'obbligazione per far operare la speciale causa estintiva. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    richiamata in ordine alla procedura tenutasi (trattazione con contraddittorio cartolare); ha valore meramente procedurale nel dichiarare la forma di trattazione adottata

  • art. 641 cod. pen. (delitto di insolvenza fraudolenta)

    la nozione penale di stato di insolvenza rilevante ai fini dell'art. 641 c.p. è l'effettiva incapacità del debitore di soddisfare i creditori (generale o riguardo alla singola obbligazione) al momento della assunzione dell'obbligazione; il silenzio o la dissimulazione possono integrare la frode. Inoltre, la causa speciale di estinzione prevista dal comma 2 richiede l'integrale adempimento dell'obbligazione e non può essere estesa ad altre forme di estinzione (es. omologa del concordato con pagamento parziale non estingue il reato ai sensi del comma 2)

  • legge fallimentare (richiamo alla riforma del concordato preventivo)

    la distinzione civilistica tra stato di crisi e stato di insolvenza, introdotta o sottolineata dalla riforma della legge fallimentare, non vincola il giudice penale: il giudice penale valuta l'effettiva capacità di far fronte alle obbligazioni al momento della loro assunzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi (conseguenze processuali e condanna alle spese)

Massime di principio

  • Ai fini del reato di insolvenza fraudolenta il giudice penale valuta l'effettiva capacità del debitore di adempiere al momento dell'assunzione dell'obbligazione: non è vincolante la terminologia civilistica (crisi vs insolvenza)
  • Il silenzio o la dissimulazione dello stato di difficoltà patrimoniale può costituire elemento sintomatico di dolo; la prova può essere desunta dal comportamento prima e dopo l'inadempimento (es. trasferimento di attività, costituzione di nuova impresa, svuotamento patrimoniale)
  • L'omologa del concordato preventivo e i pagamenti percentuali ai creditori non determinano automaticamente l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 641, comma 2: tale causa estintiva richiede l'integrale adempimento dell'obbligazione
  • Le valutazioni di fatto dei giudici di merito (soprattutto se adeguatamente motivate e ancorate a elementi probatori) sono difficilmente censurabili in Cassazione; i ricorsi basati su deduzioni generiche sul contesto economico o su elementi 'solo sulla carta' di affidamento bancario rischiano di essere dichiarati inammissibili
  • Se si intende contestare in sede penale l'operato di un amministratore che contragga obbligazioni mentre l'impresa è in difficoltà, è utile documentare concretamente la capacità di pagamento al momento dell'assunzione (prova di liquidità effettiva, garanzie reali, comunicazioni trasparenti ai creditori) per confutare l'idea di dissimulazione o mala fede

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