Cassazione Penale, Sentenza n. 25114/2025 del 08/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva presentato istanza di permesso di necessità ai sensi dell'art. 30 ord. pen. per recarsi al cimitero a rendere l'ultimo saluto alla madre defunta mentre era detenuto in Francia in attesa di consegna a seguito di MAE. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, con decreto del 16/10/2024, ha dichiarato inammissibile il reclamo contro il rigetto dell'istanza. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la richiesta ricomprendeva circostanze di eccezionalità e gravità che giustificavano il permesso e che il provvedimento impugnato era motivato in modo meramente apparente, omettendo di considerare la situazione concreta; inoltre si denunciava il difetto di instaurazione del contraddittorio e la incompetenza del Presidente a decidere sulla declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha annullato il decreto impugnato ritenendolo affetto da nullità assoluta per omessa instaurazione del contraddittorio (artt. 178 e 179 c.p.p.) e per incompetenza dell'organo che lo ha emesso: la declaratoria di inammissibilità e la decisione sul reclamo in materia di permessi spettano al Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale e non al suo Presidente. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza e i principi costituzionali che impongono l'applicazione del procedimento di sorveglianza "tipico" (artt. 666 e 678 c.p.p.) al reclamo in materia di permessi e ha ricordato le pronunce costituzionali che hanno dichiarato illegittimo il termine di 24 ore per il reclamo anche in materia di permessi di necessità. Ne consegue l'annullamento del decreto e la rimessione della materia al giudice competente perché decida secondo il corretto procedimento e con pieno contraddittorio.
Norme richiamate
art. 30 Ordinamento penitenziario
Disciplina i permessi di necessità concessi al detenuto; la Corte rileva che le istanze devono essere valutate concretamente rispetto alle situazioni di eccezionalità e gravità che possono giustificare il permesso.
art. 30-bis Ordinamento penitenziario
Regola il procedimento in materia di permessi e il reclamo alla sezione di sorveglianza; la giurisprudenza interpreta il reclamo come impugnazione che deve seguire il procedimento di sorveglianza tipico (artt. 666 e 678 c.p.p.).
art. 30-ter, comma 7 Ordinamento penitenziario
Prevedeva termini per il reclamo che sono stati censurati dalla Corte costituzionale; la disciplina temporale non può comprimere irragionevolmente il diritto di difesa (Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità della previsione del termine di 24 ore per il reclamo).
artt. 666 e 678 cod. proc. pen.
Definiscono il procedimento di sorveglianza "tipico" con partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore; tali norme devono trovare applicazione anche al reclamo in materia di permessi per garantire il contraddittorio.
Contiene cause di inammissibilità delle impugnazioni; tuttavia, la declaratoria di inammissibilità deve essere pronunciata dal giudice competente (Tribunale di sorveglianza), non dal Presidente con provvedimento de plano.
artt. 178 e 179, comma 1 cod. proc. pen.
Impongono l'obbligo di instaurare il contraddittorio e di notificare le decisioni; la loro omissione determina la nullità assoluta del provvedimento impugnato.
Corte costituzionale, sent. n. 53 del 1993
Ha rilevato profili di illegittimità costituzionale nella disciplina che non garantiva l'applicazione degli artt. 666 e 678 c.p.p. nel procedimento di reclamo, contribuendo all'orientamento che richiede il procedimento tipico di sorveglianza.
Corte costituzionale, sent. n. 113 del 2020
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione del termine di 24 ore per la proposizione del reclamo (anche in materia di permessi premio), riconoscendo la necessità di termini compatibili con la tutela del diritto di difesa.
Corte costituzionale, sent. n. 78 del 2025
Ha esteso la pronuncia di illegittimità al termine di 24 ore anche in materia di permessi di necessità, confermando che il termine così breve non è compatibile con le garanzie difensive.
Massime di principio
- Il reclamo avverso il diniego di un permesso di necessità deve seguire il procedimento di sorveglianza "tipico" (artt. 666 e 678 c.p.p.) e garantire pieno contraddittorio con la partecipazione del pubblico ministero e del difensore.
- La declaratoria di inammissibilità o la decisione sul reclamo spettano al Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale; il Presidente non può legittimamente decidere de plano tale reclamo.
- L'omessa instaurazione del contraddittorio o la decisione da parte di un organo privo di competenza comportano la nullità assoluta del provvedimento impugnato.
- Termini e modalità per proporre reclamo devono rispettare le garanzie del diritto di difesa: la giurisprudenza costituzionale ha escluso termini comprimibili (es. 24 ore) anche per i permessi di necessità, imponendo termini compatibili con la tutela difensiva.
- In presenza di circostanze eccezionali e gravi (morte di un congiunto, funerale, ecc.) il giudice deve valutare concretamente la richiesta di permesso e motivare in modo specifico; motivazioni meramente formali o apodittiche non sono sufficienti.
- Anche se il detenuto si trova temporaneamente detenuto all'estero in attesa di consegna (MAE), può chiedere permessi e la richiesta deve essere esaminata sul piano sostanziale e procedurale; l'eventuale diniego deve poter essere impugnato con pieno contraddittorio.
- Prassi consigliata per il ricorrente: documentare l'urgenza e la relazione (certificato di decesso, data/luogo del funerale, documenti che attestano lo status detentivo all'estero), coinvolgere il difensore e impugnare eventuali decreti di inammissibilità dinanzi al Tribunale di sorveglianza perché il provvedimento sia valutato collegialmente.
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