Cassazione Penale, Ordinanza n. 38943/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 3 marzo 2025. Con il gravame si deduceva: 1) violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. per asserita inidoneità della prova di colpevolezza, fondata su un riconoscimento fotografico ritenuto non sufficiente; 2) violazione dell'art. 20-bis c.p. per omesso approfondimento dei profili introdotti dalla novella normativa; 3) vizio di motivazione in ordine all'art. 20-bis c.p., per avere la Corte territoriale rigettato le doglianze difensive con motivazione apparente e senza considerare il tempo trascorso dal fatto e la condotta serbata dall'imputato nel periodo intermedio. Inoltre, in relazione alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, si lamentava il mancato accoglimento della tesi difensiva. La Corte di cassazione ha rilevato che, in sostanza, il ricorso riproponeva una diversa valutazione del materiale probatorio e le stesse censure già dedotte in appello, senza indicare specifiche carenze logiche o argomentative della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze mirassero a ottenere una rivalutazione del merito e dell'attendibilità della prova, preclusa al giudice di legittimità, e ha anche osservato la mancanza di specificità intrinseca dei motivi, soprattutto quanto alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva. Ha richiamato la motivazione della Corte d'appello, secondo cui il lavoro di pubblica utilità non era applicabile per il superamento dei limiti di pena e la detenzione domiciliare risultava inadeguata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per sostenere l'insufficienza della prova di colpevolezza; la Corte non ne accoglie la censura perché essa tende a una rivalutazione del merito probatorio.
Invocato per contestare il mancato approfondimento dei presupposti e della motivazione sulla pena sostitutiva; la Corte ritiene però generiche le doglianze e non specificamente confutata la motivazione della sentenza di merito.
Norma applicata per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o dell'attendibilità delle prove, poiché il ricorso per cassazione deve limitarsi a denunciare specifici vizi della motivazione o violazioni di legge.
- La censura che si risolva nella mera riproposizione delle tesi difensive già respinte in appello, senza indicare puntuali omissioni, illogicità o carenze argomentative della decisione impugnata, difetta di specificità e rende il ricorso inammissibile.
- Quando si contesta il diniego di una pena sostitutiva, il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e indicare perché i presupposti legali e le valutazioni di adeguatezza sarebbero stati erroneamente apprezzati; una critica generica non è sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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