Cassazione Penale, Sentenza n. 35464/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 168 cod. pen. e vizio di motivazione: il ricorrente ha sostenuto che non ricorreva causa di revoca di diritto ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, perché la sentenza che lo ha condannato per il nuovo reato è divenuta irrevocabile il 10/11/2023, fuori dall'ipotetico termine rilevante; ha invocato il principio secondo cui, per la revoca di diritto, la condanna per il reato successivo dovrebbe essere divenuta irrevocabile entro il periodo di osservazione iniziato con il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per incoerenza rispetto al thema decidendum e ha confermato che la revoca della sospensione condizionale, disposta dal GIP di Tivoli su richiesta del Procuratore, era fondata ex art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen.: il delitto per il quale il ricorrente è stato poi condannato era stato commesso il 2/04/2020, cioè nel quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso la sospensione (passata in giudicato il 03/01/2018), e quindi ricorre la revoca di diritto; la memoria del Procuratore generale depositata tardivamente non è stata considerata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
"primo comma, n. 1: revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se nei termini stabiliti il condannato commetta un delitto per cui venga inflitta una pena detentiva"
La Corte ha interpretato che per l'applicazione della lettera n.1 rileva che il delitto sia stato commesso entro il termine di osservazione (es. quinquennio) decorrente dal passaggio in giudicato della prima sentenza; la revoca è automatica e non richiede valutazione discrezionale, e non dipende dalla data di irrevocabilità della successiva sentenza.
Richiamato come richiamo al termine di osservazione stabilito dalla legge (utilizzato dalla Corte per determinare il quinquennio di riferimento).
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in Cassazione; la Corte ha ritenuto tardiva la requisitoria depositata oltre il termine e quindi non rilevata.
Norma che consente la condanna alle spese per ricorso infondato o inammissibile; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare il pagamento alla Cassa delle ammende quando non si escluda la colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021 (Ahmetovic Cristian); Sez. 1, n. 24639 del 27/07/2015 (Badanac)
Orientamenti consolidati secondo cui la revoca della sospensione condizionale deve essere disposta quando, entro i termini previsti, sopraggiunga condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente alla concessione del beneficio; la Corte dà continuità a questo orientamento.
Massime di principio
- Per la revoca di diritto ex art. 168, comma 1, n. 1, ciò che rileva è che il nuovo delitto sia stato commesso entro il termine di osservazione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione; non è essenziale che la condanna per il nuovo reato sia divenuta irrevocabile entro lo stesso termine.
- Bisogna distinguere tra i diversi commi e numeri dell'art. 168: i principi operativi e i termini applicabili possono variare (le argomentazioni riferibili al n.2 non sono automaticamente trasferibili al n.1). Verificare sempre quale fattispecie normativa sia effettivamente applicata.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario articolare censure specifiche e coerenti col thema decidendum; rilievi generici o non pertinenti possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese.
- Le memorie e le requisitorie depositate oltre i termini previsti dal codice di procedura penale possono non essere prese in considerazione; rispettare i termini procedurali è strategico per il contraddittorio cartolare.
- Esiste il rischio di sanzioni economiche (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto inammissibile per colpa o per superficialità: preparare argomentazioni fondate e documentate evita tali conseguenze.
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