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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18590/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza che, confermando in parte il diniego alla liberazione anticipata disposto dal Magistrato di sorveglianza, aveva escluso il beneficio per i semestri 9/1/2018-9/7/2018 e 9/7/2021-21/12/2022. Il ricorso in cassazione contestava, con sei motivi: (i) travisamento del fatto e vizio di motivazione rispetto alla sanzione disciplinare del 28/06/2018 (primo semestre), anche perché alcune infrazioni sarebbero state successivamente annullate da altro Magistrato di sorveglianza; (ii) uso di automatismi nel valutare le violazioni verificatesi durante il periodo agli arresti domiciliari (secondo semestre) invece di una valutazione complessiva della partecipazione al trattamento; (iii) omissione di valutazione di elementi favorevoli (convivenza, condizioni di disabilità della figlia della convivente e relative esigenze assistenziali); (iv) vizio di motivazione rispetto all'assoluzione per evasione del 6/10/2021 e alla sua incidenza sul giudizio; (v) contraddittorietà nella motivazione tra semestri per cui il beneficio è stato concesso e semestri respinti; (vi) mancanza di concreta graduazione degli indici negativi e positivi nella valutazione complessiva delle violazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano aspecifiche, reiterative e consistenti in una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato i principi applicabili alla liberazione anticipata (valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione ex art. 54 ord. pen. e art. 103 d.P.R. 230/2000; possibilità che una violazione grave influisca anche sui semestri contigui; valutabilità dei rapporti disciplinari come dato fattuale anche se la sanzione è stata poi annullata per vizi formali) e ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica. Esito: ricorso in cassazione respinto (inammissibile); condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    prescrive che la valutazione per la concessione della liberazione anticipata riguarda la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione

    La norma è interpretata nel senso che il giudizio riguarda la condotta esteriore e l'adesione in itinere al processo rieducativo, non il conseguimento definitivo della rieducazione; la partecipazione va valutata per singoli semestri ma una violazione particolarmente grave può riverberarsi sui semestri contigui

  • art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    norme sul trattamento dei detenuti e criteri di valutazione del comportamento

    Richiamato come parametro insieme all'art. 54 per valutare esclusivamente la condotta esteriore e l'adesione al percorso trattamentale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • Corte costituzionale, n. 186 del 2000

    citata in riferimento ai profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione

    Richiamata per giustificare l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende per l'impugnazione ritenuta irregolare o colposa

Massime di principio

  • La valutazione per la liberazione anticipata riguarda la partecipazione effettiva del detenuto all'opera di rieducazione (condotta esteriore e adesione in itinere), non il completo successo della rieducazione.
  • La verifica avviene frazionata per semestri, ma una violazione particolarmente grave può incidere anche sui semestri contigui se indicativa dell'arresto dell'adesione al trattamento.
  • I rapporti disciplinari possono essere utilizzati come elemento fattuale ai fini della decisione anche se la sanzione disciplinare è stata successivamente annullata per vizi formali; ciò che rileva è il dato fattuale e la sua incidenza psicologica sulla partecipazione al trattamento.
  • Il giudice deve effettuare una valutazione complessiva, fattuale e psicologica, degli addebiti e confrontarli con eventuali elementi positivi emersi nel semestre; la mera riproposizione di critiche generiche o la richiesta di rinnovata valutazione dei fatti non basta in sede di cassazione.
  • Per contrastare efficacemente una decisione negativa, il detenuto deve documentare in modo specifico e probante elementi favorevoli (partecipazione a programmi trattamentali, continuità comportamentale positiva, esigenze familiari certificate) e contestare con precisione eventuali errori fattuali o giuridici nella motivazione.

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