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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29378/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Coco ha impugnato l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, censurando (1) l'insussistenza dei gravi indizi a suo carico e il suo ruolo marginale/estraneità rispetto all'associazione mafiosa: sostenendo che le intese erano già concluse da altri (Colombo), che lui non ha promesso utilità ai mafiosi, che le intercettazioni a suo carico sono poche e mal interpretate e che non conosceva determinati soggetti; (2) vizi processuali relativi all'utilizzabilità di atti intercettivi del 2025: la difesa ha lamentato la tardiva trasmissione e il deposito di brogliacci/decreti autorizzativi al Tribunale del riesame, la presunta perdita di efficacia dell'ordinanza ex art. 309 c.p.p., l'inutilizzabilità per presunta decorrenza dei termini di indagine e l'inesistenza di esigenze cautelari attuali trattandosi di fatti riferiti alle elezioni 2022 ormai concluse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso, in parte, inammissibile e, nel merito, infondato, rigettandolo e confermando l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità sulle valutazioni probatorie e sulle interpretazioni delle intercettazioni, ribadendo che il giudice di legittimità non può riformare una diversa valutazione dei fatti se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua. Ha inoltre esplicitato che il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter) può essere realizzato anche tramite "intermediari" estranei all'associazione e che l'esistenza di un'intesa può desumersi in via indiziaria con elementi convergenti (fama del procacciatore, assoggettamento alla forza intimidatrice, utilità del loro apporto). Quanto agli atti intercettivi "nuovi", la Corte ha osservato che la mancata allegazione dei decreti autorizzativi non determina di per sé l'inefficacia della misura ex art. 309 c.p.p., né l'inutilizzabilità, salvo che non siano adottati fuori dei casi consentiti dalla legge; la tardività della trasmissione non è stata dimostrata in modo specifico dalla difesa e la censura è risultata generica. Conseguentemente il rigetto del riesame è confermato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la comunicazione del provvedimento alla direzione dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    La Corte ha chiarito che l'ordinanza che dispone la misura perde efficacia solo se la trasmissione degli atti non avviene nel termine di cui al comma 5; inoltre gli atti sopravvenuti possono essere offerti nell'udienza di riesame e la mancata allegazione dei decreti autorizzativi non comporta automaticamente inutilizzabilità delle intercettazioni, salvo che siano adottati in violazione delle norme.

  • art. 416-ter cod. pen.

    La norma sullo scambio elettorale politico-mafioso punisce anche gli accordi con appartenenti ad associazioni mafiose e prevede la rilevanza degli "intermediari"; la Corte ha ribadito che la condotta è integrata dalle promesse e dalla disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione e che il concorso di terzi, anche in fase di 'subentro' o mediazione, è penalmente rilevante.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al giudizio sui gravi indizi: la Corte sottolinea che il sindacato di legittimità è limitato a violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle fonti e dell'attendibilità.

  • art. 291, 267, 268 cod. proc. pen.

    Richiamati nel quadro delle regole sulle intercettazioni: la mancata produzione dei provvedimenti autorizzativi non implica automaticamente l'inutilizzabilità, la quale sussiste solo se i decreti sono adottati in violazione delle disposizioni di legge.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Citando i termini di iscrizione nel registro degli indagati la Corte osserva che la difesa non ha specificato le date e le iscrizioni necessarie a valutare la presunta inutilizzabilità per decorrenza dei termini d'indagine.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per l'ordine di comunicare il provvedimento alla direzione dell'istituto penitenziario.

  • art. 292 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che l'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è richiesta solo nella decisione adottata inaudita altera parte e non obbliga il tribunale del riesame nella stessa misura.

Massime di principio

  • In sede di cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: non si può chiedere una diversa valutazione di fatto se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua.
  • Il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter) può essere integrato anche tramite intermediari non affiliati all'associazione mafiosa; il loro apporto alla realizzazione dell'accordo è penalmente rilevante.
  • La sussistenza dei gravi indizi in sede cautelare richiede una qualificata probabilità di responsabilità, non la prova richiesta in giudizio di merito; più elementi convergenti anche indiziari possono essere sufficienti.
  • Le intercettazioni "nuove" e i relativi decreti autorizzativi possono essere portati in udienza di riesame; la mancata allegazione immediata non determina automaticamente l'inutilizzabilità o l'inefficacia della misura, salvo violazioni formali o sostanziali delle norme autorizzative.
  • Per far valere l'inutilizzabilità o vizi processuali è necessario un grado di specificità e documentazione nel ricorso: eccezioni generiche vengono respinte per inammissibilità o infondatezza.
  • La valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari può tener conto di condotte successive ai fatti contestati (es. rapporti continuativi, richieste di "corrispettivi"), non soltanto del tempo trascorso.
  • In ipotesi di reato di pericolo come lo scambio politico-mafioso, l'illecito è consumato con la promessa e la disponibilità a soddisfare gli interessi mafiosi, indipendentemente dall'effettiva realizzazione del vantaggio promesso.
  • In sede di impugnazione è importante indicare chiaramente quali atti si ritengono viziati, la loro incidenza sul compendio indiziario e produrre la documentazione necessaria (iscrizioni, decreti, date) per attivare il sindacato di legittimità.

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