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Sentenza

Sentenza del 31/10/2019 n. 28047 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto all'Amministrazione doganale il rimborso dell'addizionale provinciale all'energia elettrica addebitatale dai fornitori negli anni 2010, 2011 e 2012, ritenendo il tributo incompatibile con il diritto dell'Unione europea. L'Agenzia ha contestato la legittimazione della società, sostenendo che il rimborso dell'accisa e delle relative addizionali possa essere richiesto direttamente all'Erario esclusivamente dal fornitore, quale soggetto passivo dell'imposta, e non dal consumatore finale che abbia semplicemente sopportato economicamente il tributo tramite rivalsa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando la domanda originaria della società. Ha stabilito che il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra fornitore e Amministrazione finanziaria: il consumatore finale, anche se ha sostenuto il costo dell'imposta, deve normalmente agire civilmente contro il fornitore per la ripetizione dell'indebito. Un'azione diretta contro l'Erario è ammessa solo eccezionalmente, quando quella contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente gravosa, purché tale circostanza sia specificamente allegata e provata. Nel caso concreto questa allegazione è stata tardiva e quindi inammissibile. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la parziale novità della questione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise), art. 53

    "Sono obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, tra gli altri, i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori"

    Il fornitore che fattura l'energia al consumatore finale è il soggetto passivo obbligato verso l'Erario al pagamento dell'accisa.

  • D.Lgs. n. 504/1995, art. 14, comma 2

    "L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"; il rimborso "deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento"

    La disposizione disciplina il rimborso delle accise indebitamente pagate, ma, letta insieme all'art. 53, attribuisce ordinariamente la legittimazione al soggetto obbligato al pagamento, cioè al fornitore.

  • D.Lgs. n. 504/1995, artt. 16, comma 3, e 56

    "I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti [...] possono essere addebitati a titolo di rivalsa"; le società fornitrici "hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali"

    La rivalsa trasferisce al consumatore il peso economico dell'imposta, ma non la qualità di soggetto passivo né il rapporto tributario con l'Amministrazione.

  • D.L. n. 511/1988, art. 6, comma 3

    "Sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica"

    Le addizionali provinciali seguono, quanto a soggetti obbligati e modalità di riscossione e rimborso, lo schema previsto per l'accisa.

  • Legge n. 428/1990, art. 29, comma 2

    "I diritti doganali [...] e le imposte [...] riscosse in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti"

    Il rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell'Unione è soggetto alle regole interne e non spetta ordinariamente quando l'onere sia stato trasferito, salvo la tutela necessaria per garantire l'effettività dei diritti unionali.

  • D.L. n. 688/1982, art. 19, comma 1, convertito dalla Legge n. 873/1982

    "Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali [...] ha diritto al rimborso [...] quando prova [...] che l'onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti"

    La norma conferma la rilevanza del trasferimento dell'onere tributario, anche se la Corte precisa che per i tributi rilevanti per l'ordinamento unionale opera principalmente l'art. 29, comma 2, della Legge n. 428/1990.

  • Direttiva 2008/118/CE, artt. 1, par. 2, e 9, par. 2

    La direttiva consente agli Stati membri di disciplinare le modalità delle domande di rimborso, nel rispetto dei principi unionali di equivalenza ed effettività. L'addizionale provinciale oggetto della causa è stata ritenuta incompatibile con la direttiva, ma ciò non modifica automaticamente il soggetto legittimato a chiedere il rimborso.

  • Art. 2033 c.c.

    Il consumatore finale può utilizzare l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito contro il fornitore per recuperare la quota di prezzo corrispondente all'imposta illegittimamente addebitata.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Ha consentito all'Agenzia di impugnare la sentenza per violazione o falsa applicazione delle norme sul soggetto legittimato al rimborso.

Massime di principio

  • Nel sistema delle accise sull'energia elettrica, il soggetto passivo verso l'Erario è normalmente il fornitore che fattura l'energia, non il consumatore finale che sostiene economicamente il costo tramite rivalsa.
  • Il consumatore finale deve normalmente chiedere la restituzione dell'importo indebitamente addebitato al proprio fornitore mediante un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito, non presentare direttamente un'istanza tributaria di rimborso all'Amministrazione.
  • Il fornitore può chiedere il rimborso all'Erario entro due anni dal pagamento indebito; se prima restituisce le somme al consumatore in esecuzione di una sentenza definitiva, può chiedere il rimborso entro novanta giorni dal relativo passaggio in giudicato.
  • Un'azione diretta del consumatore contro l'Amministrazione può essere ammessa eccezionalmente quando l'azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente gravosa, ad esempio per il fallimento del fornitore. Questa situazione deve essere allegata e provata tempestivamente.
  • L'incompatibilità del tributo con il diritto dell'Unione europea non attribuisce automaticamente al consumatore la legittimazione a chiedere il rimborso all'Erario: restano applicabili le regole nazionali sulla titolarità del rapporto tributario, purché sia garantita una tutela effettiva.
  • La rivalsa trasferisce il costo economico dell'imposta, ma non trasferisce al consumatore l'obbligazione tributaria né lo rende parte del rapporto tra fornitore e Amministrazione finanziaria.

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