Cassazione Penale, Ordinanza n. 19827/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lucca alla pena di mesi due di reclusione per il reato di lesioni personali stradali. Dal testo disponibile non emergono specifici motivi di doglianza nel merito: la Corte di cassazione rileva invece d'ufficio che il ricorso è tardivo. La sentenza d'appello è stata pronunciata il 17 giugno 2025, con contestuale riserva del giudice di depositarla entro novanta giorni; il deposito è avvenuto il 18 luglio 2025. Il termine per proporre impugnazione, calcolato ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., scadeva il 31 ottobre 2025, mentre il ricorso è stato depositato via PEC il 28 novembre 2025.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dal testo emerge che il fatto è stato qualificato come lesioni personali stradali.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
È la disposizione utilizzata per determinare il termine per l'impugnazione, ritenuto scaduto il 31 ottobre 2025.
È la base processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto oltre il termine di legge per l'impugnazione, che decorre secondo le regole applicabili alla comunicazione e al deposito della sentenza.
- Quando la sentenza di merito è stata pronunciata con riserva di deposito entro un termine assegnato dal giudice, il dies a quo per il calcolo del termine d'impugnazione va individuato in funzione della data di deposito e della relativa comunicazione.
- La tardività dell'impugnazione comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla disciplina processuale.
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