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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20049/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi riproponevano censure già vagliate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la sentenza impugnata. Ha inoltre richiamato l'art. 616 c.p.p. per le conseguenze economiche dell'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/03/2025. Dal testo emerge che il giudizio di merito aveva già affrontato e disatteso le censure difensive relative agli elementi oggettivi e soggettivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato. In sede di legittimità il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano non consentiti dalla legge, aspecifici rispetto alla decisione impugnata e meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo corretto, puntuale, coerente e privo di manifeste illogicità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La decisione richiama il reato di resistenza a pubblico ufficiale come fattispecie oggetto delle doglianze difensive, senza entrare nel merito della sua configurazione, ma dando atto che gli elementi oggettivi e soggettivi erano già stati correttamente valutati nei gradi di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla norma, richiamata dalla Corte come effetto automatico della declaratoria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre, in modo aspecifico, le stesse censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una critica puntuale della motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con il tenore della decisione gravata e non evidenzia errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
  • Quando la motivazione di merito abbia già valutato in modo corretto e coerente gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, la mera reiterazione delle doglianze difensive non integra un valido motivo di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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