Cassazione Penale, Sentenza n. 26425/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Bellis era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione e/o distruzione dei libri e delle scritture contabili della società Carper SRL, al fine di arrecare pregiudizio ai creditori. Ha impugnato la sentenza di appello con cinque motivi: 1) errata qualificazione del dolo (dolo specifico richiesto per la sottrazione vs richiamo della Corte a criteri propri dellipotesi alternativa di tenuta delle scritture), 2) nullità per violazione dellart. 521 c.p.p. e immutazione del fatto rispetto allimputazione, 3) omessa acquisizione di perizia contabile richiesta in appello per accertare limpossibilità di ricostruire il patrimonio, 4) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare (richiamando art. 63 c.p.p. e art. 220 disp. att.), e 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reato come bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione e ha escluso che la motivazione impugnata alteri la ricostruzione fondamentale dei fatti. La richiesta di perizia in appello è stata considerata non necessaria e, comunque, non rilevante ai fini della decisione. Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare sono state ritenute utilizzabili e non ricomprese nel divieto di inutilizzabilità previsto per le dichiarazioni rese allautorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. La valutazione negativa sulle attenuanti generiche è stata considerata una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Denunciata come violata dal ricorrente per presunta immutazione del fatto; la Corte ha ritenuto che non sussista nullità perché la difesa aveva comunque trattato l'ipotesi alternativa e le presunte discrepanze sono segmenti estrapolati da una motivazione più ampia
Riferito alla rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ricorda che la rinnovazione è eccezionale e discrezionale e qui la richiesta di perizia è stata legittimamente ritenuta non necessaria
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Predisposto il divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che non si applichi alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare
art. 220 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
art. 220 disp. att. c.p.p.
Norma sulle attività ispettive e di vigilanza; la Corte ha stabilito che lattività del curatore non rientra nella previsione che fa scattare il divieto di utilizzabilità di cui all'art. 63 c.p.p.
La relazione del curatore è prova documentale e le dichiarazioni raccolte in tale sede sono utilizzabili nel processo penale, secondo la giurisprudenza citata
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione all'inutilizzabilità di certe dichiarazioni; la Corte ha comunque escluso la rilevanza della norma per le dichiarazioni al curatore
Norma citata nella giurisprudenza richiamata in tema di inutilizzabilità; la Corte, con richiamo a pronunce costituzionali e di legittimità, conferma la non applicabilità del divieto alle dichiarazioni rese al curatore
Norma sul riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ricorda che dopo la riforma non è più sufficiente essere incensurati per ottenere la diminuente
Indicata come criterio di riferimento per la motivazione del riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte rileva che la motivazione di merito ha adeguatamente considerato gli elementi ai sensi di tale norma
Norma che elenca le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso (applicata per la condanna alle spese di procedimento)
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione richiede il dolo specifico e può essere adeguatamente comprovata anche tramite elementi indiziari e modalità operative che dimostrino la finalità di recare pregiudizio ai creditori
- Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare e le relazioni del curatore costituiscono prova documentale utilizzabile nel processo penale e, in genere, non sono escluse dal divieto di utilizzabilità previsto per le dichiarazioni rese allautorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria
- La rinnovazione dellistruttoria in appello (es. perizia) è un rimedio eccezionale soggetto alla discrezionalità del giudice di merito; la sua mancata ammissione è sindacabile in Cassazione solo se vi è palese violazione di legge o manifesta illogicità
- Le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche sono valutazioni di fatto del giudice del merito e non sono rivedibili in Cassazione salvo mancata motivazione o manifesta illogicità
- La censura per presunta immutazione del fatto deve dimostrare una concreta alterazione della posizione difensiva; rilievi estrapolati da passaggi motivazionali non sempre configurano nullità ai sensi dellart. 521 c.p.p.
- Un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza, con conseguente condanna alle spese e, in presenza di colpa nellimpugnazione, a sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26256/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26259/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26260/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26262/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26263/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26264/2022 del 08/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →