Cassazione Penale, Ordinanza n. 12197/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per reati di falsità e di persona. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, ma le doglianze erano sostanzialmente di fatto e riproponevano questioni già esaminate e respinte in appello. Con il secondo motivo ha chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente escluso tale istituto. Con il terzo motivo ha censurato il giudizio di equivalenza delle circostanze e la misura della pena, ritenendoli eccessivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a sollecitare una rilettura del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché la sentenza di merito aveva motivato in modo adeguato sull'esclusione della particolare tenuità del fatto, valorizzando modalità della condotta, intensità del pericolo e non occasionalità; ha ritenuto il terzo motivo non consentito e comunque manifestamente infondato, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sulla comparazione delle circostanze e sulla congruità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice tra quelle poste a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne affronta il contenuto, ma il reato risulta parte del titolo di responsabilità confermato.
Norma incriminatrice tra quelle poste a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne affronta il contenuto, ma il reato risulta parte del titolo di responsabilità confermato.
Norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione/condanna confermata in appello; la Corte non sviluppa specifiche interpretazioni sulla sua applicazione nel caso.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito evidenzi in modo adeguato le modalità della condotta, l'intensità del pericolo e la non occasionalità del comportamento.
La Corte richiama, in sostanza, i limiti del sindacato di legittimità, precluso rispetto a censure che mirano a una diversa lettura dei fatti o a valutazioni discrezionali di merito, se sorrette da motivazione non illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché la rilettura degli elementi istruttori spetta esclusivamente al giudice di merito.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e disattese in appello, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione impugnata, è inammissibile.
- La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione adeguata che valorizzi modalità della condotta, intensità del pericolo e non occasionalità del comportamento.
- Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, così come la determinazione della pena entro i limiti di legge, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se mancante, arbitrario o manifestamente illogico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma determinata a favore della Cassa delle ammende.
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