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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28692/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di condanna resa in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per evasione e per una violazione in materia di armi. Ha dedotto censure sul giudizio di responsabilità per il delitto di evasione, sulla valutazione delle prove, sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sul dolo, sull'imputabilità, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sulla dosimetria della pena. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché in parte meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e finalizzati a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, e in parte generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È la norma incriminatrice per il delitto di evasione, rispetto al quale sono stati ritenuti inammissibili i motivi di ricorso che contestavano responsabilità, dolo e elementi costitutivi.

  • art. 4 l. n. 110 del 1975

    È richiamata nella sentenza impugnata come ulteriore base della condanna, ma dal testo disponibile non emerge il contenuto specifico della contestazione né una autonoma valutazione di legittimità su tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, poiché tale richiesta eccede i limiti del controllo di legittimità.
  • Le doglianze sul dolo, sugli elementi costitutivi del reato e sull'imputabilità devono essere sorrette da una critica puntuale della motivazione; in difetto, se generiche o assertive, sono inammissibili.
  • La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto e le censure sulla pena, se formulate in modo non specifico o meramente reiterativo, non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasioneFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustiziaReati stradali
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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