Cassazione Penale, Sentenza n. 26153/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce tre censure: 1) violazione/erronea applicazione delle norme in materia di procedibilità (art. 2, c.4 d.lgs. n.150/2022, art.624, c.3 e art.625, c.1 c.p.), sostenendo che la Corte territoriale ha ritenuto il reato procedibile d'ufficio sulla base dell'aggravante di cui al n.7-bis dell'art.625 c.p., aggravante non contestata e non vigente al tempo dei fatti; 2) contraddittorietà della motivazione, perché la sentenza in altro punto afferma che la predetta aggravante non era vigente all'epoca; 3) errata applicazione dell'art.625, n.7-bis c.p., poiché mancherebbero i presupposti della sottrazione ad infrastruttura destinata a pubblico servizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia erroneamente basato la procedibilità d'ufficio sull'aggravante prevista dall'art.625, n.7-bis c.p., norma introdotta solo con d.l. 14/8/2013 n.93 (conv. L. 15/10/2013 n.119), mentre i fatti contestati risalgono al periodo settembre 2011 - 5 agosto 2013. Pertanto, la fattispecie doveva essere procedibile a querela in base alle modifiche operate dall'art.2, c.4 del d.lgs. n.150/2022 su art.624 c.p. Non essendovi stata querela da parte della società erogatrice entro il termine previsto (art.85 d.lgs. n.150/2022), il reato è divenuto improcedibile. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio per difetto di querela.
Norme richiamate
d.lgs. n.150 del 2022, art.2, comma 4
Modifica della procedibilità per il delitto di cui all'art.624 c.p., determinando che alcuni delitti sono procedibili a querela; la Corte ha fatto riferimento a questa modifica per concludere che il reato era procedibile a querela e non d'ufficio.
art.624 cod. pen., terzo comma
Norma che disciplina il delitto di appropriazione o sottrazione di energia e le regole di procedibilità; la sua modulazione temporale ha inciso sulla procedibilità del fatto in base alle modifiche legislative citate.
art.625 cod. pen., primo comma e n.7-bis
La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile l'aggravante n.7-bis per giustificare la procedibilità d'ufficio; la Cassazione ha invece osservato che tale aggravante è stata introdotta successivamente ai fatti e quindi non poteva essere usata per fondare la procedibilità.
art.8 d.l. 14/08/2013 n.93 conv. L. 15/10/2013 n.119
Atto che ha introdotto l'aggravante n.7-bis nell'art.625 c.p.; la Corte ha ritenuto che, essendo intervenuta dopo la commissione dei fatti, non produce effetti sui fatti anteriori.
Prevede il termine per la presentazione della querela da parte della parte offesa o titolare del diritto; la mancata proposizione della querela entro il termine ha determinato l'improcedibilità del reato.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato procedure per la trattazione dei motivi in cassazione (relazione dei motivi a norma dell'articolo); utilizzato per l'esposizione dei motivi del ricorso.
Massime di principio
- Un'aggravante introdotta dalla legge dopo la commissione del fatto non può essere utilizzata per estendere la procedibilità retroattivamente: occorre verificare la data di entrata in vigore della norma rispetto alla data del fatto.
- Se la procedibilità di un reato è subordinata alla querela, la mancata proposizione della querela da parte della persona offesa entro i termini previsti rende il reato improcedibile e determina l'annullamento della sentenza per difetto di querela.
- La corte non può fondare la procedibilità su circostanze aggravanti non contestate in capo all'imputato o non ricomprese nel capo di imputazione: la contestazione deve essere formale e temporaneamente applicabile.
- In caso di motivazione contraddittoria da parte del giudice (es. affermazione che una norma non era vigente e altrove usarla per giustificare la procedibilità), la Cassazione tende a tutelare la posizione dell'imputato e ad annullare la decisione se l'errore incide sulla procedibilità.
- Prima di procedere penalmente, accertare sempre la normativa vigente alla data del fatto e l'eventuale necessità di querela: cambiamenti legislativi possono mutare la natura della procedibilità e i relativi termini.
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