Cassazione Penale, Ordinanza n. 33235/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante della destrezza o di circostanze assimilate di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato soltanto l'età della persona offesa. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 c.p., contestando la ricostruzione del fatto e la ritenuta particolare abilità dell'agente. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato che una memoria difensiva era stata depositata oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p. e quindi non poteva essere esaminata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte di merito non aveva basato l'aggravante sulla sola età della persona offesa, ma su ulteriori elementi fattuali, tra cui l'assenza di altri clienti nella barberia e la commissione del fatto durante la rasatura, approfittando della scarsa attenzione della vittima. Ha ritenuto il secondo motivo non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già escluso la tesi difensiva evidenziando che l'agente non si era limitato a profittare della disattenzione altrui, ma l'aveva egli stesso determinata mediante una condotta connotata da particolare abilità e astuzia. Conseguentemente, oltre alla condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p., è stato disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa dell'impugnazione manifestamente infondata.
Norme richiamate
quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza
la memoria difensiva depositata oltre tale termine non è esaminabile
l'aggravante non può essere fondata sulla sola età della persona offesa, ma richiede ulteriori elementi connessi alle modalità del fatto e all'approfittamento delle condizioni della vittima
l'aggravante è configurabile quando l'agente non si limita a profittare di una distrazione altrui, ma la determina con condotta caratterizzata da particolare abilità e astuzia
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una memoria difensiva depositata oltre il termine stabilito dall'art. 611, comma 1, c.p.p. non può essere considerata.
- L'aggravante dell'approfittamento di circostanze di tempo, luogo o persona non può essere desunta in modo automatico da un solo dato personale della vittima, ma deve risultare da un complesso di elementi fattuali idonei a mostrare una concreta agevolazione della condotta.
- L'aggravante della destrezza richiede che l'agente ponga in essere una condotta connotata da particolare abilità o astuzia, non essendo sufficiente il mero approfittamento di una momentanea disattenzione altrui.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a reiterare censure già disattese.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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