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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37243/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di un pignoramento mobiliare presso il debitore, conclusosi con la vendita dei beni pignorati e la distribuzione del ricavato, un terzo e la società di cui era legale rappresentante hanno proposto opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., deducendo di essere proprietari dei beni. Dopo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione da parte del giudice dell'esecuzione, hanno anche proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento sulla distribuzione delle somme. Il tribunale ha respinto entrambe le opposizioni: per l'opposizione di terzo, ritenendo tardiva l'instaurazione del giudizio di merito; per l'opposizione agli atti esecutivi, ritenendo il difetto di legittimazione attiva del terzo estraneo all'esecuzione, almeno in assenza di un'opposizione di terzo ritualmente coltivata. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione dell'art. 620 c.p.c., assumendo che non vi fosse onere di proporre reclamo contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva negato la sospensione, e quindi che l'opposizione agli atti esecutivi fosse ammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non attingeva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: il tribunale non aveva fondato il rigetto solo sulla mancata proposizione del reclamo contro il provvedimento di rigetto della sospensione, ma soprattutto sul fatto che, in difetto di un'opposizione di terzo all'esecuzione tempestivamente coltivata, i terzi estranei non erano legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi contro gli atti del giudice dell'esecuzione relativi alla distribuzione del ricavato. Inoltre, quanto al capo della decisione che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo per tardività del giudizio di merito, il ricorso non conteneva alcuna censura specifica ed esso, comunque, sarebbe stato impugnabile con l'appello. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    disciplina l'opposizione di terzo all'esecuzione; la sua tempestiva proposizione e coltivazione del relativo giudizio di merito sono presupposti rilevanti per la posizione processuale del terzo.

  • art. 617 c.p.c.

    l'opposizione agli atti esecutivi non è liberamente proponibile dal terzo estraneo in mancanza di una valida e coltivata opposizione di terzo all'esecuzione.

  • art. 620 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi circa l'assenza di onere di reclamo; la Corte non accoglie tale lettura perché la decisione di merito si fondava su una diversa ratio.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione accelerata e per il deposito di memorie.

  • art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

    consente il deposito di memorie prima della decisione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come vizio denunciato nel ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto, se dovuto, in conseguenza dell'esito sfavorevole dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colpiscono la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata, ma si limitano a contestarne un argomento solo accessorio o concorrente.
  • Il terzo estraneo alla procedura esecutiva non può normalmente proporre opposizione agli atti esecutivi se non ha prima e ritualmente coltivato la propria opposizione di terzo all'esecuzione, quando da essa dipenda la sua legittimazione a incidere sugli atti successivi della distribuzione.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su più autonome rationes, il ricorso deve censurarle tutte specificamente; la mancata critica di una di esse comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La distinzione tra rimedio avverso il rigetto della sospensione dell'esecuzione e rimedio avverso gli atti esecutivi successivi è decisiva: la contestazione di uno solo di tali passaggi non basta se la sentenza di merito si regge anche su un diverso presupposto processuale preclusivo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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