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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21989/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda la spettanza dei ticket restaurant a favore di alcuni dipendenti di una società concessionaria autostradale, non addetti all'esazione dei pedaggi, per le giornate non di lavoro effettivo ma equiparate dal CCNL a presenza in servizio (ferie, festività godute, assenze per infortunio e ricoveri ospedalieri oltre cinque giorni). La Corte d'appello aveva accolto la domanda dei lavoratori interpretando l'accordo aziendale del 21 luglio 2015 come estensione, a tutto il personale che già beneficiava dell'indennità di mensa ex art. 43, lett. g), CCNL, del sistema dei ticket restaurant già previsto per gli esattori nel precedente accordo del 2007. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. per erronea interpretazione dell'accordo del 2015: la Corte territoriale avrebbe dato rilievo solo al dato letterale in modo parziale, senza considerare il comportamento successivo delle parti, la comunicazione interna del 29 settembre 2015 e il successivo accordo del 2018, che confermavano l'erogazione dei ticket solo per ogni giornata di effettiva prestazione pari o superiore a quattro ore, senza applicazione delle equiparazioni previste dal CCNL.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'interpretazione dell'accordo collettivo aziendale, pur riservata al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale; nel caso concreto la Corte d'appello aveva invece operato una lettura atomistica e frammentaria della clausola, arrestandosi al solo dato letterale e trascurando il necessario coordinamento sistematico tra l'accordo del 2015, l'accordo del 2007, il comportamento successivo delle parti e l'accordo del 2018. Sulla base di tale errore di diritto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai criteri ermeneutici indicati. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio letterale è punto di avvio dell'interpretazione, ma non può essere applicato in modo atomistico; occorre ricercare la comune intenzione delle parti anche alla luce del comportamento successivo e del contesto negoziale complessivo.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole devono essere interpretate in modo sistematico e coordinate tra loro, evitando letture frammentarie o isolate del singolo segmento contrattuale.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere coerente con la buona fede e con lo scopo pratico perseguito dalle parti con l'accordo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto collettivo è deducibile come error in iudicando in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è richiamato solo nei limiti oggi consentiti, ma nel caso concreto la censura è stata accolta come violazione di legge interpretativa.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato per affermare l'autonomia negoziale delle parti sociali e la possibilità per la contrattazione collettiva territoriale o aziendale di disciplinare diversamente la materia rispetto al CCNL.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato per precisare che la disciplina collettiva diversa o successiva può derogare, salvo i diritti già definitivamente acquisiti dai lavoratori.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un accordo collettivo aziendale non può arrestarsi al solo dato letterale della clausola quando il testo non esprima con assoluta evidenza una volontà univoca; il giudice deve coordinare il significato delle singole previsioni con l'intero assetto negoziale e con la condotta successiva delle parti.
  • Il controllo di legittimità sulla interpretazione di un contratto collettivo aziendale è ammesso quando sia denunciata la violazione dei canoni legali di ermeneutica; in tal caso la censura non è una mera contrapposizione di letture alternative, ma un vero error in iudicando.
  • Nell'interpretazione della contrattazione collettiva assume rilievo centrale il criterio sistematico: una clausola va letta in rapporto alle altre disposizioni del medesimo accordo, agli accordi precedenti e successivi e alla funzione pratica perseguita dalle parti sociali.
  • La sostituzione di un'indennità contrattuale con un ticket restaurant può essere disciplinata diversamente a seconda dell'ambito soggettivo di applicazione dell'accordo collettivo; la volontà delle parti sociali deve essere desunta dal complesso delle fonti negoziali rilevanti e non da un rinvio isolato a una singola previsione del CCNL.
  • Quando un accordo aziendale richiama una disciplina collettiva di rango superiore per sostituirla o integrarla, il rinvio deve essere interpretato in modo coerente con la struttura complessiva della fonte richiamata e con le eventuali specificazioni già contenute nella contrattazione precedente o successiva.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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