Cassazione Penale, Sentenza n. 28117/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 21/03/2024 che ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari (20/07/2018) ritenendo il ricorrente colpevole del delitto di cui all'art. 385 cod. pen. Il ricorrente deduce: 1) tardività dell'appello del Procuratore generale in violazione dell'art. 585 cod. proc. pen., sostenendo che il termine di impugnazione era scaduto; 2) errata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con contestazione della valutazione della Corte circa fatti di evasione e altri delitti pregressi e la rilevanza dell'unificazione/continuazione ai fini dell'ostatività, oltre alla qualificazione della condotta come di particolare tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la dedotta tardività dell'appello del Pubblico ministero non fosse provata: dagli atti risultava una comunicazione datata 20/07/2018 ma non la data certa di ricezione, e non può affermarsi la tardività dell'appello proposto il 06/09/2018 tenuto conto anche della sospensione dei termini in periodo feriale. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato che fosse stata errata l'esclusione della causa di non punibilità: la Corte d'appello ha correttamente applicato i principi di legittimità (Sezioni Unite) rilevando il requisito ostativo dell'abitualità in presenza di almeno due delitti della stessa indole, anche con riferimento agli episodi di evasione del 30/05 e 01/06/2011; il vincolo di continuazione non toglie automaticamente l'ostatività a meno che non emerga che i reati in continuazione non abbiano la medesima indole. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa al reato contestato (evasione). La Corte ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 385.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che l'istituto fosse escluso per la presenza del requisito ostativo dell'abitualità, ossia la commissione di almeno altri due delitti della stessa indole.
Termini per l'impugnazione da parte del Pubblico Ministero: la Corte ha ritenuto che la tardività dell'appello del Procuratore generale non fosse stata dimostrata e che il ricorrente non avesse fornito elementi concreti sulla data di ricezione della comunicazione.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per i criteri di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità quando sussistono requisiti ostativi come l'abitualità.
Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi)
Principio secondo cui la continuazione fra reati non esclude automaticamente l'ostatività: è necessario valutare se i reati in continuazione abbiano la medesima indole.
Massime di principio
- Sull'impugnazione del Pubblico Ministero: la tardività dell'appello deve essere allegata e provata da chi la deduce; se la data di effettiva ricezione della comunicazione non è documentata, non può essere automaticamente dichiarata la tardività.
- I termini processuali possono essere influenzati dalla sospensione per il periodo feriale; nel valutare la tempestività dell'impugnazione va considerata la disciplina delle sospensioni.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'art. 131-bis può essere esclusa per "requisiti ostativi" come l'abitualità: occorre verificare la presenza di almeno due delitti della stessa indole.
- La dichiarazione di continuazione o l'unificazione di reati non elimina automaticamente l'ostatività prevista dall'art. 131-bis: è necessario accertare se i reati in continuazione hanno effettivamente la stessa indole sostanziale.
- Per contestare l'esclusione di una causa di non punibilità è necessario un'analisi puntuale dei reati anteriori o concomitanti (anche episodi di evasione) e della loro rilevanza rispetto al requisito dell'abitualità.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somme a favore della Cassa delle Ammende).
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