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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5456/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dell'8.9.2022 del Tribunale di Bari che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73, primo comma, D.P.R. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio). Il ricorrente contestava la sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando di aver ammesso l'addebito, l'assenza di precedenti specifici, la modesta entità di altre violazioni pendenti e la mancata motivazione rispetto alla richiesta degli arresti domiciliari in comune diverso da quello del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il ricorrente successivamente e personalmente rinunciato al ricorso in quanto la misura cautelare impugnata era stata sostituita il 28.2.2022 con gli arresti domiciliari con presidio elettronico. La Corte ha escluso la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, ritenendo che il venir meno dell'interesse sia dovuto a cause sopravvenute alla proposizione del ricorso e quindi non prevedibili.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma penale che disciplina la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, titolo di reato contestato al ricorrente e fondamento della misura cautelare originaria

  • Codice di procedura penale, art. 591

    art. 591, primo comma, lett. a)

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse; la Corte ha applicato tale previsione per dichiarare il ricorso inammissibile quando la misura impugnata è stata sostituita con una meno afflittiva dopo la proposizione del ricorso

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso, sopravviene un evento che elimina l'interesse concreto del ricorrente (es. sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • Il sopravvenuto difetto di interesse, se dovuto a cause non prevedibili al momento della proposizione del ricorso, esclude la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
  • La sopravvenuta mancanza di interesse prevale sulla rinuncia all'impugnazione e costituisce una causa di inammissibilità più favorevole per il ricorrente, poiché non comporta sanzioni economiche verso la Cassa delle Ammende né l'obbligo di rifondere le spese.
  • È importante valutare tempestivamente l'opportunità di mantenere o ritirare un ricorso se nel frattempo intervengono provvedimenti sostitutivi della misura cautelare, perché l'accadimento può rendere inefficace l'impugnazione e determinare effetti diversi (inammissibilità senza condanna per spese).
  • Quando si contesta la misura cautelare, va considerata la possibilità che misure meno afflittive possano essere concesse successivamente: ciò può risolvere il concreto interesse alla decisione del giudice di legittimità e portare alla declaratoria di inammissibilità.

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