Cassazione Civile, Ordinanza n. 22885/2024 del 16/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I dipendenti avevano chiesto il riconoscimento di differenze retributive, tra cui il rimborso forfettario chilometrico per gli anni 2010-2015 e altre voci salariali. In cassazione hanno dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto e del CCNL di settore: a loro dire la Corte d'appello aveva errato nel negare il rimborso chilometrico assumendo che tale voce non fosse più prevista dalla contrattazione collettiva, mentre dagli artt. 87 e 142 del CCNL, richiamanti l'allegato B, e in particolare dagli artt. 8 e 9 di tale allegato, sarebbe risultata la previsione del ricorso ai mezzi propri e del relativo rimborso. I ricorrenti sostenevano inoltre che, di fatto, il consorzio non fosse dotato di auto e furgoni aziendali e avesse imposto l'uso dei mezzi privati per raggiungere i cantieri.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la sentenza impugnata si fondava su più rationes decidendi autonome e convergenti: l'ordine di servizio del 5 ottobre 2011, ribadito il 27 maggio 2015, imponeva ai dipendenti di usare mezzi aziendali per recarsi ai cantieri, escludendo il rimborso chilometrico salvo autorizzazioni eccezionali; la disciplina collettiva invocata non attribuiva un diritto automatico al rimborso, ma subordinava l'uso del mezzo proprio a una richiesta scritta del consorzio e all'accettazione del dipendente, presupposto che non risultava né allegato né provato; inoltre i giudici di merito avevano accertato in fatto, con valutazione insindacabile in cassazione e in situazione di doppia conforme, l'esistenza di auto e furgoni aziendali; infine la Corte d'appello aveva rilevato che i lavoratori non avevano specificato né provato i cantieri, le giornate e il fatto costitutivo della pretesa di rimborso. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, con applicazione anche dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
consente di denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
ha consentito la definizione del ricorso in camera di consiglio con riserva di motivazione
la soccombenza regola la condanna alle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
legittima il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il rimborso delle spese di trasferta o chilometriche non può essere riconosciuto in via automatica quando la disciplina collettiva o aziendale lo subordini a presupposti specifici, quali richiesta scritta, autorizzazione preventiva o altre condizioni formali e sostanziali.
- Quando la decisione di merito si fonda su più autonome rationes decidendi, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio idonea a sorreggere il decisum rende inidoneo il ricorso a ottenere la cassazione.
- Gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme, non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio di legittimità.
- Chi agisce per il rimborso di spese o emolumenti deve allegare e provare integralmente il fatto costitutivo della pretesa, inclusi i presupposti concreti di svolgimento della prestazione e gli elementi necessari a quantificare il credito.
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