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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22885/2024 del 16/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I dipendenti avevano chiesto il riconoscimento di differenze retributive, tra cui il rimborso forfettario chilometrico per gli anni 2010-2015 e altre voci salariali. In cassazione hanno dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto e del CCNL di settore: a loro dire la Corte d'appello aveva errato nel negare il rimborso chilometrico assumendo che tale voce non fosse più prevista dalla contrattazione collettiva, mentre dagli artt. 87 e 142 del CCNL, richiamanti l'allegato B, e in particolare dagli artt. 8 e 9 di tale allegato, sarebbe risultata la previsione del ricorso ai mezzi propri e del relativo rimborso. I ricorrenti sostenevano inoltre che, di fatto, il consorzio non fosse dotato di auto e furgoni aziendali e avesse imposto l'uso dei mezzi privati per raggiungere i cantieri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la sentenza impugnata si fondava su più rationes decidendi autonome e convergenti: l'ordine di servizio del 5 ottobre 2011, ribadito il 27 maggio 2015, imponeva ai dipendenti di usare mezzi aziendali per recarsi ai cantieri, escludendo il rimborso chilometrico salvo autorizzazioni eccezionali; la disciplina collettiva invocata non attribuiva un diritto automatico al rimborso, ma subordinava l'uso del mezzo proprio a una richiesta scritta del consorzio e all'accettazione del dipendente, presupposto che non risultava né allegato né provato; inoltre i giudici di merito avevano accertato in fatto, con valutazione insindacabile in cassazione e in situazione di doppia conforme, l'esistenza di auto e furgoni aziendali; infine la Corte d'appello aveva rilevato che i lavoratori non avevano specificato né provato i cantieri, le giornate e il fatto costitutivo della pretesa di rimborso. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, con applicazione anche dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese di trasferta o chilometriche non può essere riconosciuto in via automatica quando la disciplina collettiva o aziendale lo subordini a presupposti specifici, quali richiesta scritta, autorizzazione preventiva o altre condizioni formali e sostanziali.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più autonome rationes decidendi, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio idonea a sorreggere il decisum rende inidoneo il ricorso a ottenere la cassazione.
  • Gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme, non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio di legittimità.
  • Chi agisce per il rimborso di spese o emolumenti deve allegare e provare integralmente il fatto costitutivo della pretesa, inclusi i presupposti concreti di svolgimento della prestazione e gli elementi necessari a quantificare il credito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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