Cassazione Penale, Sentenza n. 9443/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato il decreto della Corte di appello che aveva confermato la misura di prevenzione personale ma revocato la confisca dell'impresa individuale Bar Senza Tempo. Il motivo del ricorso era la presunta violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.159/2011: secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe sostanzialmente equiparato il criterio probatorio del giudizio penale a quello del giudizio di prevenzione, ignorando che appartenenza e partecipazione al sodalizio mafioso richiedono valutazioni distinte, e avrebbe indebitamente valorizzato elementi probatori relativi a periodi successivi rispetto all'epoca di acquisizione dell'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per ragioni non consentite. Ha quindi confermato la decisione della Corte di appello che aveva revocato la confisca del Bar Senza Tempo: la Corte di appello aveva motivatamente delimitato temporalmente la pericolosità sociale di Mangiola, ritenendo che le prove documentali non fossero univoche e pregnanti per attribuire al 2006 l'apporto illecito necessario a collegare l'impresa a risorse di provenienza criminosa; ha inoltre dato rilievo al giudicato di assoluzione emesso nell'operazione Cosmos e ha ritenuto che gli elementi di contiguità riscontrati delineassero al più una vicinanza e solidarietà personale non sufficiente a fondare la confisca.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011 (codice delle leggi antimafia), art. 4, comma 1, lett. a)
Il ricorrente deduceva violazione per presunta equiparazione dei criteri penali e preventivi. La Corte ha ritenuto che la delimitazione temporale della pericolosita sociale e la valutazione delle prove siano ragionevoli e non costituiscano violazione della norma.
codice penale, art. 416-bis e art. 110
La distinzione tra partecipazione e appartenenza al sodalizio mafioso è centrale: la giurisprudenza riconosce che l'appartenenza puo includere comportamenti funzionali agli scopi associativi ma esclude la mera contiguità. La Corte ha applicato questo principio nel delimitare la rilevanza delle condotte nel periodo oggetto di valutazione preventiva.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512)
Richiamato quale principio autorevole: l'appartenenza rilevante per le misure di prevenzione comprende condotte funzionali anche isolate ma non la semplice vicinanza; la Corte di merito ha coerentemente aderito a questo paradigma nella valutazione probatoria.
Massime di principio
- Per le misure di prevenzione la pericolosità sociale va valutata nel periodo temporale in cui si ritiene sia stata acquisita la disponibilità dell'oggetto della confisca; elementi probatori posteriori non possono automaticamente retroagire per giustificare la confisca di beni acquisiti in epoca anteriore senza chiari riscontri di apporto illecito in quel periodo.
- Un giudicato penale di assoluzione sulla partecipazione associativa per il periodo rilevante ha forte rilevanza e può ostare alla confisca preventiva se esclude l'apporto fattivo alla cosca nella fase temporale considerata.
- La distinzione tra appartenenza e partecipazione richiede che, per ritenere la prima utile ai fini preventivi, siano dimostrati comportamenti effettivamente funzionali agli scopi dell'organizzazione; mere relazioni di vicinanza, solidarieta o contiguità non sono sufficienti.
- La valutazione del giudice di merito sulla ricollegabilita temporale tra la pericolosità sociale dell'individuo e l'origine illecita dei beni è soggetta a sindacato limitato in Cassazione: censure che si riducono a diverso apprezzamento delle prove sono inammissibili.
- Il Procuratore generale, nel proporre ricorso per cassazione, deve fondare le censure su profili di diritto e non su semplice dissenso circa la valutazione delle emergenze probatorie compiuta dal giudice di merito.
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