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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44669/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Potenza che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha riformato la decisione del Gip e ha ritenuto sussistente nei confronti di Cardiello la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) in relazione a presunti collegamenti con il clan dei "casalesi". Cardiello deduce violazione del principio ne bis in idem in quanto, a suo dire, la stessa aggravante era già stata esclusa e lui assolto in un precedente provvedimento del Tribunale di Napoli; contesta altresì l'insufficienza probatoria (si sarebbe basata solo su un colloquio intercettivo). Aveva inoltre formulato, unitamente al ricorso, una istanza di discussione orale che ritieneva utile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato che l'esclusione della circostanza aggravante avrebbe avuto effetti immediati e concreti sull'an o sul quomodo della misura cautelare (la custodia in carcere è rimasta invariata), pertanto manca l'utilità necessaria per l'impugnazione. La richiesta di discussione orale è stata dichiarata improcedibile per essere stata presentata irregolarmente (non nel termine e nelle modalità previste dall'art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. in L. n.176/2020). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ordinato le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge n.137/2020 convertito con legge n.176/2020

    prevede che la Corte di cassazione, di regola, proceda senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti; consente alle parti di chiedere la discussione orale purché la richiesta sia formulata per iscritto e presentata, a mezzo PEC, entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza

    la Corte ha ritenuto la richiesta di discussione orale irricevibile perché presentata unitamente al ricorso introduttivo e non secondo le modalità/termini previsti dalla norma

  • art. 127 cod. proc. pen.

    richiamato nel contesto come norma di riferimento per i procedimenti cautelari davanti alla Corte, in relazione alle regole procedurali applicabili

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    norma che disciplina la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa; la Corte ha ricordato che la rilevanza di tale aggravante ai fini di impugnazioni cautelari esiste solo se incide concretamente sulla misura applicata (an o quomodo)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme dovute (applicata per la somma alla Cassa delle ammende)

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    norma richiamata per gli adempimenti di comunicazione dell'ordinanza agli uffici indicati

  • Giurisprudenza consolidata della Cassazione (Sez. III, 3.9.2014 n.36731; Sez. VI, 17.12.2013 n.50980; Sez. VI, 1.2.2019 n.5213)

    principio interpretativo secondo cui l'interesse dell'indagato a impugnare l'accertamento di una circostanza aggravante nelle impugnazioni cautelari esiste solo se la rimozione di tale aggravante determina un'immediata utilità rispetto alla misura cautelare (incidenza sull'an o sul quomodo)

Massime di principio

  • L'impugnazione cautelare volta ad escludere una circostanza aggravante è ammissibile solo se il ricorrente dimostra che l'esclusione avrebbe avuto un effetto immediato e concreto sull'an (natura giuridica) o sul quomodo (modalità/entità) della misura cautelare; in mancanza, sussiste carenza di interesse e il ricorso è inammissibile.
  • Le richieste di discussione orale davanti alla Corte di Cassazione devono rispettare le modalità e i termini di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 (presentazione scritta, via PEC, entro 25 giorni liberi prima dell'udienza); richieste formulate in modo difforme sono improcedibili.
  • Un precedente giudicato che abbia escluso una contestazione può essere utile, ma il ricorrente deve documentare il valore preclusivo del precedente (p.es. decisione passata in giudicato o chiara identità di fatto e di diritto) e dimostrare come ciò incida sulla misura cautelare adottata; altrimenti il mero richiamo al precedente non è sufficiente.
  • In sede cautelare le censure devono concentrarsi su elementi che colleghino la qualificazione giuridica (es. aggravante) alle ragioni e alla gravità poste a fondamento della misura: senza tale collegamento probatorio l'impugnazione rischia di essere dichiarata priva di interesse.
  • La pronuncia di inammissibilità può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi delle norme procedurali applicabili.

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