Cassazione Penale, Sentenza n. 25969/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) carenza di motivazione sulla prova dell'elemento psicologico della ricettazione e presunta violazione del principio nemo tenetur se detegere, con censura per aver ritenuto la conoscenza della provenienza illecita sulla base della mancata spiegazione del possesso; (2) errore di qualificazione giuridica, chiedendo l'applicazione dell'art. 712 cod. pen. (acquisto di cose di sospetta provenienza) al posto dell'art. 648 cod. pen. (ricettazione), sostenendo che dagli atti emergerebbe al più una semplice imprudenza o sospetto e non la consapevolezza; (3) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., lamentando che la Corte d'appello si sia basata esclusivamente sul certificato del casellario senza una valutazione complessiva dei parametri richiesti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i primi due motivi ritenendo corretta la valutazione di merito della Corte d'appello secondo la quale l'imputato, trovato in possesso di un netbook di provenienza furtiva, non ha fornito una spiegazione attendibile sulle modalità di acquisizione e pertanto l'elemento soggettivo del reato di ricettazione (anche nella forma del dolo eventuale) era dimostrato. Il terzo motivo è stato accolto: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia esclusivamente fondato il diniego dell'art. 131-bis sul casellario senza valutare in modo complessivo i criteri oggettivi di tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) e senza accertare l'effettiva abitualità. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo esame su tale punto; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Il reato richiede la consapevolezza della provenienza illecita della cosa; tale elemento soggettivo può essere provato anche mediante elementi indiretti, inclusa la mancata o non attendibile spiegazione dell'origine da parte di chi detiene la cosa; il dolo può sussistere anche nella forma eventuale quando l'agente accetta il rischio della illiceità.
art. 712 cod. pen. (acquisto di cose di sospetta provenienza)
Delitto contravvenzionale che si caratterizza per la colpa: consiste nella mancata diligenza nel verificare la provenienza; si distingue dalla ricettazione proprio per l'elemento psicologico (colposo vs doloso).
art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
L'applicabilità richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; è ostata se il comportamento risulta abituale, e l'abitualità si riferisce alla commissione di più reati della stessa indole.
Fornisce i parametri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) da considerare nella valutazione della particolare tenuità ex art. 131-bis.
art. 64 comma 3 c.p.p. (principio nemo tenetur se detegere)
Il diritto a non autoincriminarsi tutela la posizione dell'imputato; tuttavia non impedisce che il giudice, valutando il complesso delle risultanze, trai inferenze dalla mancata o non convincente spiegazione dell'imputato circa l'origine della cosa.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)
Consente di censurare violazioni di legge e vizio di motivazione; qui è stato invocato per contestare sia la qualificazione giuridica che la carenza di motivazione sul dolo e sulla tenuità.
art. 192 c.p.p. (onere della prova)
Richiamato in connessione alla discussione sull'onere probatorio; la giurisprudenza afferma che l'inferenza dalla mancata spiegazione non costituisce inversione dell'onere della prova ma un elemento indiziario valutabile nel contesto.
Massime di principio
- La detenzione di una cosa di provenienza furtiva senza una spiegazione attendibile può costituire elemento indiziario sufficiente a provare la conoscenza della provenienza illecita e quindi la ricettazione, anche nella forma del dolo eventuale.
- La differenza tra ricettazione (art. 648) e acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712) sta nell'elemento psicologico: dolo (anche eventuale) per la ricettazione; colpa per l'art. 712.
- Il principio nemo tenetur non impedisce al giudice di considerare la mancata o non credibile spiegazione dell'imputato come elemento indiziario, purché la valutazione complessiva rispetti le garanzie del contraddittorio e non comporti un'inversione dell'onere della prova.
- Per l'applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) il giudice deve compiere una valutazione complessiva e motivata sui parametri di natura oggettiva previsti dall'art. 133; i precedenti penali ostano all'applicazione solo se dimostrano una reale abitualità (più reati della stessa indole o dichiarazione di delinquenza abituale/professionale).
- I precedenti penali riportati nel casellario non possono da soli escludere l'attenuante della particolare tenuità salvo che non emergano elementi che configurino la condizione ostativa di abitualità.
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