Cassazione Civile, Sentenza n. 23876/2020 del 29/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna che aveva rigettato l'appello avverso la declaratoria di inammissibilità e il conseguente rigetto del ricorso relativo a due inviti al pagamento del contributo unificato per €2.000,00. La ricorrente contestava che le ONLUS avessero diritto all'esenzione dal contributo unificato in forza dell'art.27-bis della tabella (allegato "8") al D.P.R. 642/1972 e dell'art.10 del D.P.R. 115/2002, nonché sollevava questione di legittimità costituzionale in ordine alla mancata estensione dell'esenzione agli atti processuali delle ONLUS
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto infondati sia il profilo di violazione/erronea applicazione delle norme tributarie che la questione di illegittimità costituzionale. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il termine "atti" nell'art.27-bis va interpretato restrittivamente (riguarda atti amministrativi, non atti processuali), ha affermato la distinzione sostanziale tra imposta di bollo e contributo unificato (quest'ultimo è un prelievo erariale volto al finanziamento delle spese degli atti giudiziari) e ha ritenuto che la qualità di ONLUS non comporti automaticamente l'esenzione dal contributo unificato per gli atti giudiziari. Ha compensato le spese e dato atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, art.27-bis (tabella - allegato "8")
Il termine "atti" previsto per le esenzioni dall'imposta di bollo deve essere interpretato restrittivamente in riferimento ai soli atti amministrativi e non comprende gli atti processuali/giudiziari delle ONLUS
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, artt.9, 10, 13
L'art.10 elenca cause di esenzione dal contributo unificato; la Corte ha ritenuto che il contributo unificato sia un prelievo distinto dall'imposta di bollo e che le esenzioni previste per il bollo non si estendano automaticamente al contributo unificato
D.L.vo 4 dicembre 1997 n. 460, art.10
Disciplina la qualifica e le agevolazioni delle ONLUS; la Corte ritiene che la qualifica di ONLUS non determini di per sé l'esenzione dal contributo unificato per gli atti processuali
Corte Costituzionale, ordinanza 26 maggio 2015 n. 91
Ha dichiarato inammissibile una questione analoga ritenendo inconferente parte delle censure e ha evidenziato che la contestazione riguardava più propriamente le norme sul contributo unificato che non le disposizioni sull'imposta di bollo
Corte di Giustizia UE, causa C-61/14 (6 ottobre 2015)
Ha affermato che le direttive sugli appalti e i principi di equivalenza ed effettività non impediscono che uno Stato membro richieda il versamento di tributi giudiziari come il contributo unificato per i ricorsi in materia di appalti pubblici
Cassazione (giurisprudenza consolidata: es. Sez. 5^, 20 settembre 2013 n.21522; Sez. 5^, 29 dicembre 2016 n.27331; Sez. 6^, 5 giugno 2018 n.14332; Sez. Un., 5 maggio 2011 n.9840; Sez. Un., 17 aprile 2012 n.5994)
Orientamenti precedenti ribadiscono la lettura restrittiva delle esenzioni dal bollo e la natura del contributo unificato come entrata erariale distinta dall'imposta di bollo
Massime di principio
- Il termine "atti" nelle norme che prevedono esenzioni dall'imposta di bollo deve essere interpretato restrittivamente: in genere riguarda atti amministrativi, non atti processuali
- Il contributo unificato è un prelievo erariale distinto dall'imposta di bollo; non si può automaticamente equiparare le due fattispecie per estendere esenzioni
- Le agevolazioni e le esenzioni tributarie si interpretano restrittivamente e non si ammette il ricorso all'analogia per estenderle
- La qualifica soggettiva di ONLUS non determina automaticamente l'esenzione dal contributo unificato per gli atti giudiziari: occorre verificare la specifica previsione normativa
- In linea di principio il contributo unificato anticipato dalla parte che promuove il giudizio può essere rimborsato dalla parte soccombente tramite la condanna alle spese
- Dal punto di vista del diritto dell'Unione il principio di equivalenza/equità non impedisce l'imposizione di tributi giudiziari per i ricorsi in materia di appalti pubblici, purché non si creino discriminazioni ingiustificate
- In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato su questioni tributarie/agevolative, il ricorso in cassazione volto ad ottenere estensioni delle esenzioni ha scarse probabilità di successo; le spese possono essere compensate
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