Ordinanza n. 286/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'accertamento: - del diritto del minore -OMISSIS- alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dell'ASP per la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA alla luce della L. n. 134/15, con contestuale richiesta di risarcimento danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata presa in carico del minore da parte dell'ASP per l'erogazione, diretta o indiretta, della terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore a ricevere, a carico del Servizio sanitario regionale, la terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA, con conseguente condanna dell'ASP alla presa in carico diretta o indiretta secondo modalità e quantità già indicate dal giudice ordinario in sede cautelare. Hanno inoltre domandato il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in euro 23.770,59 per le spese sostenute per trattamenti privati, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale dedotto come patito dal minore, anche in termini di perdita di chance, e dai genitori. Il giudizio amministrativo è stato preceduto da un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., nel quale il Tribunale civile aveva ordinato all'ASP di erogare 18 ore settimanali di terapia ABA, direttamente o indirettamente, oppure di sostenerne il costo, e da un successivo giudizio di merito definito dal giudice ordinario con declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Un precedente ricorso amministrativo in riassunzione era stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali. La CTU svolta nel precedente giudizio aveva accertato la validità scientifica della terapia ABA, il concreto beneficio per il minore e la necessità di un trattamento intensivo e prolungato. Poiché nel frattempo il minore aveva raggiunto il dodicesimo anno di età, il TAR ha ritenuto necessario acquisire una nuova valutazione tecnica aggiornata sulle sue condizioni cliniche, sull'appropriatezza della terapia ABA anche in raffronto ad altri trattamenti praticati dall'ASP, sull'inerenza della terapia alle condizioni accertate e sulla durata e quantità settimanale del trattamento eventualmente necessario.
La decisione
Il TAR non ha definito né in rito né nel merito le domande di accertamento e risarcimento, riservando ogni decisione all'esito dell'istruttoria. Ha disposto una CTU ai sensi dell'art. 67 c.p.a., nominando uno specialista in psichiatria e neuropsichiatria infantile e formulando quesiti relativi alle condizioni cliniche del minore, alle evidenze scientifiche e all'appropriatezza della terapia richiesta, al confronto con le terapie prescritte o praticate dall'ASP, all'inerenza delle cure alle condizioni cliniche e alla durata e al numero di ore settimanali del trattamento. Sono stati fissati i termini per il giuramento digitale del CTU, l'avvio delle operazioni peritali, la nomina degli eventuali consulenti di parte, lo scambio dello schema di relazione, le osservazioni e il deposito della relazione finale. È stato posto a carico dei ricorrenti l'anticipo di euro 500,00, oltre accessori, sul compenso del CTU. Il TAR ha inoltre ordinato ai ricorrenti di depositare in modo singolo, ordinato e corredato da foliario dettagliato la documentazione contabile relativa alle terapie private e le relazioni mediche precedentemente prodotte in file cumulativi. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 2 dicembre 2026.
Norme richiamate
Disciplina l'ammissione e lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio nel processo amministrativo, compresa la fissazione dei termini per le operazioni peritali e per il deposito della relazione.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate, senza una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate, senza una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.
art. 193, comma 1, c.p.c.
Richiamato per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, da rendere mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale.
Indica il procedimento cautelare civile anteriormente promosso, nel quale era stata ordinata all'ASP l'erogazione o il finanziamento della terapia ABA.
La legge è richiamata dai ricorrenti quale base del diritto alla presa in carico sanitaria per la terapia ABA; il provvedimento non ne offre una specifica interpretazione.
Regolamento (UE) 2016/679
art. 6, paragrafo 1, lettera f); art. 9, paragrafi 2 e 4
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5; art. 2-septies
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone coinvolte.
Massime di principio
- Quando la domanda amministrativa riguarda l'erogazione di una prestazione sanitaria personalizzata e la necessità, l'appropriatezza o la durata del trattamento dipendono da valutazioni medico-specialistiche aggiornate, il giudice amministrativo può disporre una CTU per accertare le condizioni cliniche attuali, la validità scientifica della terapia, il beneficio concretamente conseguibile e il fabbisogno terapeutico, anche mediante confronto con trattamenti alternativi praticati dall'amministrazione.
- La valutazione tecnica già acquisita in un precedente giudizio non esaurisce necessariamente l'esigenza istruttoria quando sopravvengano modificazioni rilevanti delle condizioni del beneficiario, quale il raggiungimento dell'età rispetto alla quale la precedente valutazione aveva limitato temporalmente il trattamento.
- Nella CTU disposta nel processo amministrativo, il giudice deve individuare quesiti coerenti con l'oggetto della controversia e può fissare termini articolati per il giuramento del consulente, l'avvio delle operazioni, la nomina dei consulenti di parte, lo scambio dello schema di relazione, le osservazioni e il deposito della relazione finale.
- La parte che agisce per il rimborso di spese sanitarie deve fornire una produzione documentale contabile ordinata e analitica, con deposito separato dei documenti e un foliario dettagliato, così da consentire la verifica delle singole spese e del loro collegamento con la prestazione dedotta in giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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