Cassazione Penale, Ordinanza n. 19838/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità penale di tre imputati, riformando la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio. Due imputati erano stati ritenuti responsabili di associazione per delinquere, concorso in fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo aggravati, e concorso in due furti pluriaggravati; uno di essi era stato inoltre condannato per un ulteriore furto aggravato; il terzo solo per furto aggravato. In cassazione: per il primo imputato si deducevano mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge, ma il primo motivo atteneva solo alla pena e il secondo investiva questioni alle quali era già stata rinunciata in appello; per il secondo imputato si lamentava l'illogicità della motivazione sulla rideterminazione della pena; per il terzo imputato si deducevano erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, ma le censure erano ritenute mere doglianze di merito o riproposizione di questioni già disattese. Era inoltre prospettata la sopravvenuta carenza di querela, invocando gli effetti del d.lgs. n. 36 del 2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze sul trattamento sanzionatorio fossero non sindacabili perché la motivazione di merito era congrua e logica; ha considerato non riproponibili in cassazione le questioni sulle quali era stata espressa rinuncia in appello; ha qualificato come censure di merito o come motivi non specificamente critici le doglianze del terzo ricorrente. Quanto alla dedotta sopravvenuta carenza di querela, ha richiamato il principio per cui, in caso di ricorso inammissibile in sede di legittimità, non deve essere dato avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Inoltre, ha condannato i due imputati cui si riferiva la parte civile alla rifusione delle spese di costituzione in favore di Poste Italiane s.p.a., liquidate in euro 3.200 oltre accessori.
Norme richiamate
La mancata concessione delle pene sostitutive è stata ricondotta a una valutazione complessiva degli elementi di cui all'art. 133 c.p., ritenuti ostativi alla concessione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018
È richiamato solo per la questione della sopravvenuta procedibilità a querela e per escludere, in caso di ricorso inammissibile, l'obbligo di avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio della querela.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata quale base del criterio di valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure sul solo trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, logica e abbia considerato le deduzioni difensive.
- Le questioni espressamente rinunciate in appello non possono essere riproposte con il ricorso per cassazione.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili le doglianze che si risolvono in una mera rivalutazione del merito o in una critica non specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
- La mancata concessione delle pene sostitutive può essere sorretta, anche implicitamente, da una valutazione negativa degli elementi di cui all'art. 133 c.p., se desumibile dalla motivazione complessiva.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile in cassazione, non deve essere dato avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela nei casi di sopravvenuta procedibilità a querela.
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