Cassazione Civile, Ordinanza n. 34212/2025 del 26/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare del 29 agosto 2013 con cui un’associazione riconosciuta aveva modificato radicalmente il proprio statuto, eliminando il previo consenso del vertice dell’ente religioso collegato, ampliando la compagine associativa anche ai laici e modificando la disciplina della devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento. L’associazione religiosa e alcuni religiosi si erano rivolti al tribunale chiedendo, in via principale, l’accertamento di un negozio fiduciario relativo alla gestione delle c.d. temporalità e, in subordine, la nullità della delibera statutaria; ulteriori domande riguardavano la restituzione di somme e il risarcimento del danno. In appello, la corte territoriale ha accolto l’impugnazione dei religiosi limitatamente alla delibera statutaria, annullandola, e ha invece dichiarato inammissibile il gravame dell’ente religioso sulla base del difetto di legittimazione e di interesse ad agire, ritenendo che l’azione fosse stata proposta, in sostanza, nell’interesse di un soggetto non parte del giudizio o comunque privo della qualità richiesta dall’art. 23 c.c. In Cassazione, l’associazione ricorrente principale ha sostenuto che, nel frattempo, essa era stata dichiarata estinta e posta in liquidazione dal Prefetto, con conseguente venir meno dell’interesse ad agire dei soci fondatori e del proseguimento del giudizio. L’ente religioso, con ricorso incidentale tempestivo, ha invece censurato la motivazione della sentenza d’appello come apparente, nonché la violazione dell’art. 23 c.c., sostenendo che la delibera fosse nulla e impugnabile da chiunque vi avesse interesse, anche al di fuori delle categorie indicate dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondata la censura dell’associazione ricorrente principale, affermando che l’interesse ad agire va valutato fino al momento della decisione e che permaneva un interesse concreto e attuale alla definizione del giudizio, poiché l’annullamento della delibera del 2013 era idoneo a incidere sulla disciplina statutaria applicabile alla liquidazione del patrimonio e sulla destinazione dei beni residui. Quanto al ricorso incidentale dell’ente religioso, la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza di appello fosse apparente, osservando che la corte territoriale aveva esplicitato in modo sufficiente le ragioni dell’inammissibilità del motivo di gravame e, comunque, che i successivi motivi erano assorbiti o inammissibili per difetto di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
per le associazioni riconosciute disciplina l’impugnazione delle deliberazioni contrarie a legge, atto costitutivo o statuto, con legittimazione degli organi dell’ente, di qualunque associato e del pubblico ministero; la Corte valorizza la necessità di un interesse concreto e attuale alla decisione
richiamato come parametro invocato dalle parti per sostenere la nullità delle delibere gravemente viziate; la Corte non accoglie la tesi della sua applicazione in via analogica nel caso esaminato
richiamato in relazione alla necessità dell’interesse ad agire, che deve essere concreto e attuale
richiamato nella doglianza della ricorrente principale per asserita ultrapetizione o omessa considerazione della sopravvenuta estinzione dell’ente
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato nel ricorso incidentale per denunciare motivazione apparente
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione al requisito della motivazione della sentenza
richiamato con riferimento alla legittimazione ad agire e contraddire
richiamato nelle domande originarie, per ottenere sentenza costitutiva in luogo dell’obbligo di trasferire un immobile
richiamato per la riunione dei ricorsi contro la stessa sentenza
richiamato per il deposito delle memorie in sede di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- L’interesse ad agire deve essere concreto, attuale e permanere fino alla decisione; la sopravvenienza di eventi modificativi dell’ente non lo elimina automaticamente se la pronuncia richiesta è ancora idonea a produrre un’utilità giuridica apprezzabile.
- Nelle controversie sulle deliberazioni associative, la legittimazione e l’interesse vanno verificati alla luce della posizione sostanziale dedotta in giudizio e dell’effettiva utilità perseguita, senza fermarsi alla sola rubrica del motivo o a un dato meramente formale.
- Una motivazione non è apparente quando consente di ricostruire l’iter logico della decisione, anche se sintetica o per relationem agli atti di parte; il vizio di nullità ricorre solo in caso di totale mancanza di motivazione o di motivazione incomprensibile.
- Le censure rivolte contro argomentazioni svolte ad abundantiam o prive di autonoma efficacia decisoria sono inammissibili per difetto di interesse.
- Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e una di esse non è efficacemente censurata, le critiche alle altre restano inammissibili perché non potrebbero comunque condurre alla cassazione della sentenza.
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