Cassazione Penale, Sentenza n. 33394/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva revocato parzialmente la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 7 dicembre 2021 (irrevocabile 21/04/2022) limitatamente alla condanna per il furto aggravato commesso al supermercato Pam di Arezzo l'11/10/2017. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 649 e 669 c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare la sentenza più grave (quella del Tribunale di Arezzo del 13/10/2017, irrevocabile 21/04/2021) in ossequio al principio del favor rei, invece di revocare la decisione della Corte d'appello più recente e meno gravosa. La questione era complicata dall'assenza dell'aumento per la continuazione interna tra i due furti contestati al capo d) nella sentenza d'appello, che ha reso incerta l'allocazione della pena di due anni e 1.000 euro tra i due reati di furto aggravato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione è obbligato, una volta accertata la medesimezza del fatto, a revocare la decisione che contiene la pena più grave secondo i criteri di legge e senza marginedi discrezionalità. Ha censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata perché non ha spiegato adeguatamente perché la sentenza d'appello fosse ritenuta più grave; inoltre ha evidenziato l'incertezza derivante dall'assenza dell'aumento per continuazione interna che rendeva impossibile attribuire con certezza quale dei due furti aggravati fosse stato sanzionato con la pena di due anni e 1.000 euro. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo esame finalizzato a determinare quale decisione sia quella meno grave ai sensi dell'art. 669 c.p.p. (se la sentenza del Tribunale di Arezzo con pena di 6 mesi e 150 euro o la parte di pena riconducibile, a titolo di continuazione, alla sentenza d'appello).
Norme richiamate
Il giudice dell'esecuzione, quando più sentenze irrevocabili siano pronunciate per lo stesso fatto, deve revocare la decisione contenente la condanna piu grave e confermare l'esecuzione di quella meno grave; la scelta della decisione da revocare deve essere motivata e conforme ai criteri legislativi, senza discrezionalità arbitraria
art. 669, comma 6, cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di individuare la medesimezza del fatto anche quando i reati siano posti in continuazione o concorso formale e di determinare la quota di pena da escludere; uso come fondamento per l'analisi della coincidenza tra decisioni
Riguarda l'aumento di pena per la continuazione: l'assenza di un aumento applicato in sentenza può rendere incerta l'attribuzione delle singole quote di pena ai reati continuati e impedire la corretta identificazione della decisione piu grave o meno grave
Norma invocata nella doglianza (violazione dedotta) ma non sviluppata come punto decisivo nella motivazione della Cassazione; comunque collegata ai rimedi in sede di esecuzione
Massime di principio
- Quando più sentenze irrevocabili puniscono lo stesso fatto, il giudice dell'esecuzione deve revocare la decisione che contiene la pena piu grave e confermare l'esecuzione della meno grave, motivando chiaramente la scelta secondo i criteri di legge
- Non esiste ampia discrezionalità del giudice dell'esecuzione nella scelta della decisione da revocare: l'individuazione deve seguire i parametri previsti dall'art. 669 c.p.p. e dalla giurisprudenza
- Se le sentenze coinvolgono reati in continuazione o concorso formale, il giudice dell'esecuzione può (ai sensi dell'art. 669, comma 6) determinare la medesimezza del fatto e la quota di pena da escludere, ma deve farlo con motivazione precisa
- L'assenza di un aumento di pena per continuazione in una sentenza può creare una situazione di incertezza sull'allocazione della pena tra reati coerenti: tale incertezza deve essere chiarita con motivazione e, se non risolvibile nel giudizio di esecuzione, comporta l'annullamento e il rinvio per nuovo esame
- Il principio del favor rei opera nell'interpretazione delle incertezze, ma non può supplire a una motivazione insufficiente del giudice dell'esecuzione; se l'applicazione del favor rei non elimina l'incertezza materiale sull'attribuzione della pena, è necessario un nuovo esame di merito
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