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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31041/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputata per falsità materiale e uso di atto falso, in relazione agli artt. 477 e 482 c.p. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha svolto censure generiche, mirate sostanzialmente a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e un riesame del merito delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito, senza indicare specifici travisamenti della prova; ha inoltre richiamato la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e l'art. 533 c.p.p. Con il secondo motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione, lamentando che la recidiva reiterata fosse stata utilizzata in modo incompatibile con il divieto di ne bis in idem e con l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, sostenendo che il termine massimo di prescrizione fosse decorso.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che le doglianze erano generiche e dirette a un inammissibile sindacato sul merito, in assenza di allegazioni di specifici travisamenti della prova e in presenza di una motivazione di merito priva di macroscopiche illogicità o violazioni di legge. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato: ha ribadito che la recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, incide sul calcolo dei termini di prescrizione senza violare il ne bis in idem sostanziale; nel caso concreto la recidiva incideva solo sul termine massimo e, calcolati i 190 giorni di sospensione, il termine massimo non risultava ancora decorso. Conseguentemente l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 477 e 482 c.p.

    norme incriminatrici poste a fondamento della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne ridiscute la sussistenza in fatto, limitandosi a reputare inammissibili le censure

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione non può trasformarsi in un riesame del merito o in una nuova valutazione delle prove

  • art. 533 c.p.p.

    la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio opera pienamente nel giudizio di merito; in cassazione rileva solo se la sua violazione si traduce in manifesta illogicità della motivazione

  • art. 157, comma 2, c.p.

    la recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, incide sul termine minimo di prescrizione

  • art. 161, comma 2, c.p.

    la recidiva reiterata incide anche sul termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    il meccanismo di computo della prescrizione in relazione alla recidiva non integra violazione del ne bis in idem sostanziale

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del compendio probatorio, salvo la deduzione di specifici travisamenti della prova.
  • La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, pur costituendo parametro decisivo nel giudizio di merito, non può essere invocata in cassazione come autonomo motivo di violazione di legge se non nei limiti in cui la sua inosservanza si traduca in manifesta illogicità della motivazione.
  • La recidiva reiterata, quando prevista come circostanza a effetto speciale, può incidere sul calcolo dei termini di prescrizione senza che ciò determini violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU.
  • Ai fini della prescrizione, occorre verificare in concreto se la recidiva operi sul solo termine minimo o anche su quello massimo e se, tenuto conto delle sospensioni, il termine sia effettivamente decorso.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoUso di atto falsoImpugnazioniPrescrizione del reatoCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiPrescrizione del reatoNe bis in idem

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