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Sentenza

Sentenza del 06/12/2018 n. 31592 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la responsabilità della società beneficiaria per debiti tributari anteriori alla scissione parziale, relativi a IRAP, IVA e recupero di un credito d'imposta per l'anno 2001, iscritti a ruolo per complessivi Euro 218.696,41. La CTR aveva limitato la responsabilità della beneficiaria al valore del patrimonio netto ricevuto, pari a Euro 113.648,00. Equitalia ha contestato tale limitazione, sostenendo che la responsabilità solidale prevista dalla disciplina tributaria si estende all'intero debito, comprese imposte, sanzioni, interessi e accessori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia Sud S.p.A., cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la società beneficiaria risponde solidalmente e senza limite dell'intero debito tributario anteriore alla scissione, anche oltre il valore del patrimonio netto assegnato e relativamente a imposta, sanzioni, interessi e accessori. Il limite patrimoniale può rilevare solo nei rapporti interni tra coobbligati, mediante eventuale azione di regresso. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre F. Shopping S.r.l. è stata condannata a rimborsare a Equitalia Euro 4.000,00, oltre spese generali e accessori, per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, commi 11, 12 e 13 (T.U.I.R.)

    Le altre società beneficiarie sono responsabili, in solido, per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito.

    In caso di scissione parziale, le società beneficiarie rispondono solidalmente verso l'Amministrazione finanziaria dei debiti tributari anteriori alla scissione. La responsabilità è integrale e non è limitata al patrimonio netto ricevuto.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2

    In caso di scissione parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

    La solidarietà delle società coinvolte nella scissione si applica alle somme dovute per violazioni tributarie anteriori, comprendendo anche gli importi collegati alle sanzioni.

  • Codice civile, artt. 1292 e 1299

    L'obbligazione solidale consente all'Amministrazione di pretendere l'intero debito da una sola società. La società che paga oltre la propria quota può esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati.

  • Codice civile, art. 1298, comma 2

    Se non risulta diversamente, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori in parti eguali.

    Nei rapporti interni tra coobbligati opera, salvo prova diversa, una ripartizione paritaria del debito, distinta dalla responsabilità integrale verso il Fisco.

  • Codice civile, art. 2506-quater, comma 3

    La disciplina civilistica della responsabilità nella scissione è recessiva rispetto alla disciplina tributaria speciale, che assicura all'Amministrazione finanziaria una tutela più ampia.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 90 del 2018

    La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la responsabilità solidale piena delle società beneficiarie verso il Fisco, considerando adeguato il bilanciamento rappresentato dall'azione di regresso interna.

Massime di principio

  • Quando una società beneficiaria deriva da una scissione parziale, per i debiti tributari anteriori alla scissione l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'intero importo a qualsiasi società coobbligata, senza essere vincolata al valore del patrimonio netto assegnato.
  • La limitazione prevista nell'atto di scissione o desumibile dal patrimonio ricevuto opera principalmente nei rapporti interni tra le società coinvolte e non può essere opposta al Fisco per ridurre la riscossione.
  • La responsabilità solidale comprende normalmente imposte, sanzioni, interessi e accessori, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge o dalla natura del singolo debito.
  • La società beneficiaria che abbia pagato l'intero debito può tutelarsi mediante azione di regresso verso la società scissa e le altre società coobbligate, per recuperare la parte eccedente la propria quota interna.
  • Nel giudizio tributario, la società beneficiaria può chiedere la partecipazione o la chiamata delle altre società coobbligate, così da rendere opponibile anche a esse l'accertamento e preservare l'eventuale diritto di regresso.

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