Cassazione Civile, Ordinanza n. 21887/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un'azienda sanitaria locale aveva ottenuto in appello un accoglimento solo parziale della domanda di pagamento di ore straordinarie svolte nel tempo, limitatamente alle ore non prescritte. La Corte d'appello aveva ritenuto che lo straordinario fosse stato autorizzato, ma aveva dichiarato estinti per prescrizione i crediti relativi alle ore anteriori a una certa data, escludendo che i cartellini mensili e la contabilizzazione interna della banca ore integrassero un riconoscimento idoneo a impedire la prescrizione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: violazione delle norme sulla prescrizione e sull'onere della prova, sostenendo che la documentazione interna di aggiornamento della banca ore costituisse riconoscimento del debito; violazione dell'onere probatorio per avere la Corte territoriale valorizzato un documento di parte per collocare le ore prima o dopo la data dirimente; violazione della disciplina collettiva sulla banca ore, deducendo che le ore accantonate in quel sistema non potevano essere considerate rinunciate o prescritte e che il termine di prescrizione avrebbe dovuto, in ogni caso, decorrere solo dopo il termine annuale previsto per l'utilizzazione o la monetizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. Ha interpretato l'art. 40 del CCNL sulla banca ore come sistema di flessibilizzazione che funziona come un conto individuale: l'inserimento delle ore nel conto attribuisce al lavoratore il diritto di scegliere entro l'anno successivo se fruire dei riposi o monetizzare; una volta che le ore restano nel conto, non può parlarsi di prescrizione dei relativi crediti finché non intervenga un'esteriorizzazione di esclusione dal conto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d'appello affinché riesamini la domanda applicando tali principi. Sono stati assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale la cui violazione era stata dedotta nel primo motivo, ma non decisiva ai fini dell'accoglimento
invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte non si è soffermata su una specifica ricaduta di questa norma, perché ha accolto il ricorso sulla base della disciplina della banca ore
richiamato tra le norme sulla prescrizione dedotte in ricorso
richiamato tra le norme sulla decorrenza della prescrizione dedotte in ricorso
richiamato tra le norme sulla prescrizione quinquennale dedotte in ricorso
richiamato tra le norme sulla sospensione della prescrizione dedotte in ricorso
richiamato tra le norme sull'interruzione della prescrizione dedotte in ricorso
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione della sentenza di merito
art. 40 CCNL 20 settembre 2001
istituisce la banca ore come conto individuale; le ore confluite nel conto sono utilizzabili entro l'anno successivo alla maturazione; il lavoratore può scegliere se ottenere riposi compensativi o pagamento; le maggiorazioni sono pagate nel mese successivo; è possibile il differimento concordato; la struttura del sistema impedisce di ritenere decorso il termine prescrizionale finché le ore restano nel conto
art. 34, comma 8, CCNL 7 aprile 1999
richiamato come base delle maggiorazioni per il lavoro straordinario, che vanno pagate nel mese successivo alla prestazione
richiamato in chiave analogica per affermare che, finché le voci restano nel conto, non opera un fatto estintivo successivo come la prescrizione; rilevano invece le questioni relative all'atto o al titolo di inserimento nel conto
usato per verificare la tempestività del ricorso in relazione al termine semestrale di impugnazione
richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
Massime di principio
- Nel sistema della banca ore, l'accantonamento delle ore straordinarie in un conto individuale del lavoratore realizza un effetto ricognitivo del credito che impedisce, finché le ore rimangono contabilizzate nel conto, il decorso della prescrizione del relativo diritto.
- La prescrizione del credito da banca ore può iniziare a decorrere solo quando vi sia una chiara esclusione di quelle ore dal conto o un atto equivalente che ne renda definitivo il mancato mantenimento nel sistema di contabilizzazione.
- La banca ore opera come un conto corrente dei crediti orari: il lavoratore acquisisce il diritto di scegliere entro il termine contrattuale se fruire dei riposi o monetizzare; decorso quel termine, matura il diritto alla retribuzione, ma non per questo le ore già presenti nel conto diventano immediatamente prescrivibili.
- Ai fini della banca ore non sono necessari formalismi particolari: è sufficiente un sistema di contabilizzazione idoneo a registrare le ore; non è decisiva la provenienza formale dell'annotazione da un soggetto investito di poteri rappresentativi, se il dato contabile mostra la persistente inclusione del credito.
- In presenza di una disciplina collettiva che struttura un credito come saldo accantonato in un conto individuale, la verifica della prescrizione va condotta tenendo conto della funzione del conto e della sua fisiologia, non solo del singolo momento di maturazione della prestazione straordinaria.
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