Cassazione Penale, Sentenza n. 36054/2024 del 26/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, persone offese, hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pisa che aveva rigettato il loro reclamo avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. nei confronti di Anna Mallozzi per i reati di cui agli artt. 610 e 612 c.p. Gli avvocati dei ricorrenti hanno dedotto violazione del contraddittorio e errata applicazione dell'art. 410 co.2 c.p.p., sostenendo che il G.I.P. ha disposto l'archiviazione senza fissare l'udienza camerale prevista dagli artt. 127 e 410 c.p.p., e lamentando anche un vizio formale nella parte motiva del decreto (rigetto vs inammissibilità). Il secondo motivo denunciava specificamente l'omessa fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto applicabile l'art. 410-bis comma 3 c.p.p., che stabilisce che l'ordinanza del Tribunale che decide sul reclamo avverso l'archiviazione sia non impugnabile, e ha richiamato la giurisprudenza consolidata che conferma l'inammissibilità anche quando si deduca violazione del diritto al contraddittorio. La Corte ha altresì osservato che, in caso di mancato contraddittorio, il rimedio esperibile è la richiesta di revoca del provvedimento del giudice del reclamo e non il ricorso per cassazione. Per l'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e il pagamento, in favore della cassa delle ammende, di euro 3.000.
Norme richiamate
Stabilisce che, nel reclamo avverso il provvedimento di archiviazione, il Tribunale decide con ordinanza non impugnabile; la Corte ha ritenuto questa disposizione ostativa al ricorso per cassazione contro l'ordinanza di reclamo.
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione all'obbligo di fissare l'udienza camerale; la Corte ha ritenuto che il G.I.P. abbia correttamente proceduto alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e quindi non fosse obbligata la fissazione della camera di consiglio.
Prevede la fissazione dell'udienza camerale; i ricorrenti hanno denunciato la sua violazione, ma la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, dato il divieto di impugnazione dell'ordinanza del reclamo.
Rinvio al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione e della legittimazione ad impugnare, utilizzato per escludere che la decisione del reclamo sia soggetta a ricorso per cassazione.
art. 581 co.1-ter cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa dell'imputata per censurare l'eventuale inammissibilità per mancata indicazione di domicilio; la Corte ha comunque dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivo normativo primario (art. 410-bis), rendendo non necessario annettere decisione su tale eccezione procedurale.
Citate questioni relative alla impugnabilità delle ordinanze; la difesa ha sostenuto che l'ordinanza di cui al reclamo non è impugnabile ex art. 410-bis comma 3, anche quando si denunci la violazione del diritto al contraddittorio, richiamando precedenti di questa Corte.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso e per la regolarità formale della esposizione dei motivi da parte del difensore.
Reato originariamente contestato (violenza privata); citato come parte del quadro fattuale, non oggetto dell'analisi sull'ammissibilità del ricorso.
Reato originariamente contestato (minaccia); citato come parte del quadro fattuale, non oggetto dell'analisi sull'ammissibilità del ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla Corte per affermare che la norma che rende non impugnabile l'ordinanza del reclamo è conforme ai principi costituzionali sul giusto processo.
Corte Costituzionale, sent. n.186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili determinati da profili di colpa emergenti dal ricorso stesso; la Corte ha imposto il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende sulla scorta di tale orientamento.
Massime di principio
- L'ordinanza del Tribunale che decide sul reclamo avverso l'archiviazione ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. è in linea di principio non impugnabile in Cassazione; quindi la via del ricorso per cassazione è preclusa.
- Anche se si denuncia la violazione del diritto al contraddittorio (ad es. per mancata udienza camerale), la normativa che rende non impugnabile l'ordinanza del reclamo impedisce il ricorso per cassazione: il rimedio corretto può essere la richiesta di revoca del provvedimento del giudice del reclamo.
- Prima di proporre ricorso per cassazione occorre verificare la non impugnabilità del provvedimento reclamato (art. 410-bis comma 3) e adempiere a tutti i requisiti formali (elezione/dichiarazione di domicilio, ecc.), pena l'inammissibilità e possibili sanzioni pecuniarie.
- Se il G.I.P. dichiara l'opposizione delle persone offese inammissibile, non è obbligatoria la fissazione dell'udienza camerale; la contestazione di tale decisione non apre automaticamente la strada alla Cassazione.
- Ricorsi manifestamente infondati o formulati senza le cautele procedurali dovute possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a titolo di ammenda.
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