Sentenza n. 4156/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 2187 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria n. 2187 del 2025, relativa all’aggiudicazione dell’appalto triennale per i servizi di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione comunali e alla verifica di anomalia dell’offerta aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determina comunale n. 423 del 14 agosto 2025, con cui l’appalto è stato aggiudicato a Minieri King Elettrica s.r.l., e la nota del 18 giugno 2025 di conclusione della verifica dell’anomalia. L’appellante, che aveva conseguito il punteggio tecnico più elevato, ha contestato la verifica di congruità dell’offerta aggiudicataria, caratterizzata da un ribasso del 23% e da un utile annuo dichiarato di euro 7.566,40. In particolare, ha dedotto che le giustificazioni avevano considerato soltanto le voci di costo riferibili al quadro economico posto a base di gara, senza comprendere i costi del personale aggiuntivo e quelli relativi alle prestazioni migliorative offerte, tra cui la pulizia programmata delle stazioni di sollevamento e la riattivazione della nastropressa. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che le censure mirassero a sostituire il giudizio tecnico della stazione appaltante, e ha dedotto che la verifica fosse stata facoltativa, poiché l’offerta non superava le soglie di anomalia previste dal disciplinare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che l’appellante non chiedeva una sostituzione del giudizio tecnico della Commissione, ma denunciava l’omessa considerazione di voci di costo certe, documentate e oggettivamente riconducibili all’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Nel merito, ha ritenuto erronea la tesi secondo cui la verifica, ancorché facoltativa, potesse essere svolta senza rispettare i relativi parametri di legittimità. Una volta avviato il procedimento di verifica, esso deve accertare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta nel suo complesso. Non è quindi sufficiente esaminare le sole voci espressamente riferibili al quadro economico o indicate dalla lex specialis: devono essere considerati anche gli elementi aggiuntivi contenuti nell’offerta tecnica, inclusi i costi del personale aggiuntivo e delle migliorie proposte. La verifica è stata ritenuta illegittima perché non aveva considerato i costi delle figure professionali ulteriori né quelli delle migliorie C.1 e C.2, potenzialmente idonei a superare l’esiguo utile dichiarato. La sentenza del TAR è stata riformata, il ricorso di primo grado è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sulla verifica dell’anomalia nel rispetto dei limiti conformativi della decisione. Il Comune è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori; spese compensate nei confronti della controinteressata.
Norme richiamate
art. 110, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 36/2023
la verifica dell’anomalia è volta a valutare “la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta”
La verifica deve riguardare l’offerta nel suo complesso e non può essere limitata alle sole voci del quadro economico o agli elementi formalmente indicati nella lex specialis, dovendo comprendere anche i costi derivanti da elementi aggiuntivi dell’offerta tecnica.
art. 23 del disciplinare di gara
sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara
Anche quando la verifica sia attivata facoltativamente in base agli elementi dell’offerta, una volta iniziato il relativo procedimento la stazione appaltante deve svolgerlo secondo i parametri di legittimità e in modo completo.
La disposizione è richiamata dal Comune per la riproposizione in appello dell’eccezione di inammissibilità; l’eccezione è stata respinta.
Massime di principio
- La verifica dell’anomalia dell’offerta deve accertare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta nel suo complesso, non soltanto delle voci di costo espressamente contemplate nel quadro economico o nella lex specialis.
- Quando l’offerta tecnica contiene prestazioni, migliorie o elementi aggiuntivi rispetto a quelli formalmente richiesti dalla lex specialis, la verifica dell’anomalia deve includere anche i relativi costi, se oggettivamente riconducibili all’offerta e rilevanti per la sua affidabilità economica.
- L’avvio facoltativo della verifica dell’anomalia non esonera la stazione appaltante dal rispettare i parametri di completezza e attendibilità propri del procedimento: una volta iniziata la verifica, essa deve essere svolta secondo legge.
- La contestazione dell’omessa considerazione di voci di costo certe e documentate non costituisce una richiesta di sostituzione del giudizio tecnico della stazione appaltante, ma denuncia un vizio di completezza dell’istruttoria e del giudizio di congruità, sindacabile dal giudice amministrativo.
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