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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35286/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di due rapine, contestando: 1) la motivazione della decisione di condanna e la valutazione della perizia tecnica relativa a un indumento utilizzato come passamontagna, sostenendo che la prova genetica fosse stata erroneamente apprezzata; 2) l'applicazione della recidiva, assumendo che i precedenti penali fossero troppo risalenti; 3) il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione rileva che il primo motivo mira a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; osserva inoltre che la Corte territoriale ha motivato in modo logico la sovrapponibilità del profilo genetico dell'imputato con le tracce biologiche rinvenute sul passamontagna usato nelle due rapine, ritenendola incompatibile con ricostruzioni alternative. Quanto al secondo motivo, la Corte evidenzia che la sentenza impugnata richiama un precedente specifico commesso nel quinquennio, oltre ad altri precedenti, valorizzandoli come indice di spiccata capacità a delinquere. Sul terzo motivo, rileva che la pena era stata determinata vicino al minimo edittale e che non erano emersi elementi per riconoscere le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo non consentito perché volto a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto e della prova scientifica; ha ritenuto il secondo e il terzo motivo manifestamente infondati perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto corretto perché la Corte territoriale non aveva ravvisato elementi favorevoli al loro riconoscimento.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata alla luce di un precedente specifico nel quinquennio e degli ulteriori precedenti, sintomatici di spiccata capacità a delinquere.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi che richiedono una nuova valutazione del fatto o si confrontano solo apparentemente con la motivazione del giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o della prova scientifica quando il ricorso mira soltanto a sostituire ai criteri del giudice di merito una diversa lettura degli elementi fattuali.
  • La motivazione che valorizza la sovrapponibilità del profilo genetico dell'imputato con tracce biologiche rinvenute su un oggetto usato per il travisamento può sorreggere la responsabilità penale se logicamente esplicitata e non smentita da elementi alternativi concreti.
  • La censura sulla recidiva è infondata quando la sentenza impugnata richiama precedenti specifici recenti e li utilizza come indice di maggiore capacità a delinquere.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzia l'assenza di elementi positivi meritevoli di bilanciamento e colloca la pena in prossimità del minimo edittale.
  • Il ricorso che non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile o manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaRecidiva

Testo integrale

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