Cassazione Penale, Ordinanza n. 07181/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in conferma della decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato per avere sottratto una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, cosa esposta alla pubblica fede. Con il ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge per avere ritenuto consumato il furto nonostante la condotta fosse rimasta sotto il controllo degli operanti e della persona offesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità; 5) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della multa, assumendo un errato calcolo e la mancata riduzione della pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in presenza di doppia conforme di merito, le sentenze di primo e secondo grado si integrino reciprocamente; che la motivazione delle decisioni di merito fosse congrua su tutti i punti dedotti; che il furto fosse consumato perché la cosa sottratta era comunque passata, anche per breve tempo, nella autonoma disponibilità dell'agente; che la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. fosse stata correttamente esclusa per il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo; che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede fosse correttamente ravvisata; che il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. fosse fondato, poiché il bene sottratto non aveva valore irrisorio; e che l'errore sul riferimento al minimo edittale della pena pecuniaria non inficiava la complessiva adeguatezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per la consumazione del furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente.
La causa di non punibilità può essere esclusa valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo, se la motivazione è logica e coerente con le risultanze processuali.
L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è configurabile quando il bene sia lasciato in condizioni tali da essere affidato alla pubblica fiducia.
L'attenuante del danno di speciale tenuità non è concedibile quando il bene sottratto, valutato concretamente, non ha valore irrisorio.
La doglianza sulla riduzione della pena pecuniaria non incide, nel caso esaminato, sulla tenuta della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La motivazione sulla pena può essere resa in forma sintetica quando la determinazione sanzionatoria non si discosti in modo rilevante dai minimi edittali.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel caso di doppia conforme di merito, la motivazione della sentenza di legittimità può essere valutata tenendo conto congiuntamente delle decisioni di primo e secondo grado, considerate come un unico complesso argomentativo.
- Il furto si considera consumato quando la res sottratta sia entrata, anche solo per un apprezzabile intervallo temporale minimo, nella disponibilità autonoma dell'agente, indipendentemente dal successivo controllo degli operanti o della persona offesa.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa se il giudice di merito dà conto, in modo coerente, del disvalore oggettivo della condotta e dell'intensità del dolo.
- L'aggravante della cosa esposta alla pubblica fede è configurabile quando il bene sia collocato in una situazione di affidamento alla tutela della collettività; il relativo giudizio è di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione concreta del valore del bene e non può essere riconosciuta quando il bene oggetto di sottrazione non sia di valore irrisorio.
- In tema di pena pecuniaria, una motivazione sintetica sulla congruità della sanzione è sufficiente quando la pena applicata non si discosti sensibilmente dal minimo edittale, e un errore meramente formale sul calcolo non comporta annullamento se non incide sulla logicità complessiva del trattamento sanzionatorio.
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