Cassazione Civile, Ordinanza n. 18104/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado. La controversia riguardava l’impugnazione, da parte del contribuente, di diciassette estratti di ruolo e delle relative cartelle di pagamento per tributi di varia natura, per un importo complessivo di euro 21.518,98. Prima dell’adunanza camerale, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere definito transattivamente la lite con la controparte. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia e la sua efficacia estintiva del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato rituale la rinuncia al ricorso perché depositata prima dell’adunanza camerale e sottoscritta da difensore munito di procura speciale. Ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Ha inoltre affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione anche senza accettazione della controparte, non avendo natura accettizia; il passaggio in giudicato della sentenza impugnata fa venire meno l’interesse a contrastare l’impugnazione. Quanto alle spese, non ha disposto nulla perché la controparte è rimasta intimata. Infine, ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l’esito è stato di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 390, secondo comma, c.p.c.
prima dell'adunanza camerale
La rinuncia al ricorso è rituale se proposta prima dell’adunanza camerale.
sottoscritta dal difensore munito di procura speciale
La rinuncia deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura speciale.
art. 391, secondo comma, c.p.c.
il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese
La norma sulle spese in caso di estinzione va coordinata con l'art. 92 c.p.c.; resta possibile la compensazione totale o parziale.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per affermare che, anche nel caso di estinzione, può operare la compensazione delle spese.
art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato come norma processuale tributaria da coordinare con l'art. 391 c.p.c. in tema di spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica quando il procedimento si estingue per rinuncia al ricorso, perché la disposizione è sanzionatoria ed eccezionale e si riferisce a rigetto o inammissibilità/improcedibilità.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È la norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta prima dell’adunanza camerale e da difensore munito di procura speciale, determina l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: produce effetti processuali autonomamente e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità, la regolazione delle spese va effettuata secondo l'art. 391 c.p.c., coordinato con l'art. 92 c.p.c. e, nel processo tributario, con l'art. 15 d.lgs. n. 546/1992; può quindi disporsi anche la compensazione.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione non si applica quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
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