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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18104/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado. La controversia riguardava l’impugnazione, da parte del contribuente, di diciassette estratti di ruolo e delle relative cartelle di pagamento per tributi di varia natura, per un importo complessivo di euro 21.518,98. Prima dell’adunanza camerale, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere definito transattivamente la lite con la controparte. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia e la sua efficacia estintiva del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato rituale la rinuncia al ricorso perché depositata prima dell’adunanza camerale e sottoscritta da difensore munito di procura speciale. Ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Ha inoltre affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione anche senza accettazione della controparte, non avendo natura accettizia; il passaggio in giudicato della sentenza impugnata fa venire meno l’interesse a contrastare l’impugnazione. Quanto alle spese, non ha disposto nulla perché la controparte è rimasta intimata. Infine, ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l’esito è stato di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta prima dell’adunanza camerale e da difensore munito di procura speciale, determina l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: produce effetti processuali autonomamente e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità, la regolazione delle spese va effettuata secondo l'art. 391 c.p.c., coordinato con l'art. 92 c.p.c. e, nel processo tributario, con l'art. 15 d.lgs. n. 546/1992; può quindi disporsi anche la compensazione.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione non si applica quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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