Cassazione Penale, Sentenza n. 16127/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione del principio ne bis in idem, ai sensi degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., sostenendo che i reati indicati nei punti 1-6 del provvedimento impugnato fossero processualmente identici alle condotte già giudicate con sentenze irrevocabili, in particolare per violazioni della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno rilevanti ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'identità processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il rigetto: l'identità del titolo di reato non implica automaticamente identità delle condotte; le violazioni contestate (salvo il punto 3) erano violazioni della sorveglianza speciale commesse in contesti esecutivi differenti e con carattere estemporaneo, dunque non integravano la stessa 'identità del fatto'. Inoltre le fattispecie non erano integralmente coincidenti (il punto 3 riguarda reati diversi - es. art. 628 c.p. e reati in materia di stupefacenti), e la giurisprudenza richiede corrispondenza storico-naturalistica (tempo, luogo, persone) per l'operatività del ne bis in idem.
Norme richiamate
Norma invocata quale mezzo per chiedere la preclusione del giudicato ai sensi del principio ne bis in idem; la Corte ha valutato che l'applicazione richiede identità del fatto, non solo del titolo di reato.
Richiamato insieme all'art. 649 quale base procedurale per l'eccezione di ne bis in idem; la Corte ha confermato che l'identità del titolo non basta per escludere il nuovo processo.
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato per qualificare le violazioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno come rilevanti; la Corte ha ritenuto che tali violazioni, per loro natura, possano essere estemporanee e commesse in contesti diversi, incidendo sul giudizio di identità del fatto.
Citato in relazione alle condanne oggetto del punto 3 (rapina), utilizzato per sottolineare la non identità delle fattispecie rispetto ad altre contestazioni.
art. 73 e art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sui reati in materia di stupefacenti richiamate per evidenziare che alcune condanne pregresse riguardavano ilittuosi diversi rispetto alle violazioni della sorveglianza speciale.
Cass. Sez. 5, Sent. n. 18020 del 10/02/2022 (Laudani)
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'identità del fatto sussiste solo se le condotte presentano le stesse condizioni di tempo, luogo e persone; altrimenti si tratta di fatto diverso.
Cass. Sez. U, Sent. n. 34655 del 28/06/2005 (Donati)
Principio consolidato secondo cui l'identità del fatto ai fini del ne bis in idem richiede corrispondenza storico-naturalistica del reato considerato in tutti i suoi elementi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo a tempo, luogo e persona.
Massime di principio
- Il principio ne bis in idem richiede identità 'storico-naturalistica' del fatto: non basta la coincidenza della fattispecie penale (titolo di reato), occorre la corrispondenza di condotta, evento e circostanze di tempo, luogo e persona.
- Violazioni di misure di sorveglianza (es. obbligo di soggiorno) tendono ad essere estemporanee e commesse in contesti diversi; pertanto la loro reiterazione non comporta automaticamente identità del fatto e non fa scattare il ne bis in idem salvo prova specifica del contrario.
- Se alcune condanne pregresse riguardano reati sostanzialmente diversi (es. rapina o reati in materia di stupefacenti) l'eccezione di ne bis in idem difficilmente prospetta successo per le altre contestazioni.
- La difesa che invoca il ne bis in idem deve dimostrare la coincidenza materiale delle condotte (stessi atti, stesso tempo e luogo e medesime persone coinvolte), non limitarsi a sostenere la somiglianza normativa tra i capi d'accusa.
- In presenza di violazioni ripetute la valutazione deve considerare anche istituti distinti (recidiva, abitualità) che attestano la reiterazione e non la coincidenza del medesimo fatto.
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