Cassazione Penale, Sentenza n. 16105/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna per violazione di legge la sentenza del Tribunale di Pavia (abbreviato) che ha dichiarato Pierluigi Barrea responsabile di lesioni personali stradali gravi ex art. 590-bis c.p. e, nel bilanciamento delle circostanze, ha ritenuto equivalenti le attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate (guida in stato di ebbrezza e senza patente) applicando l'art. 69 c.p. anziché seguire la sequenza prevista dall'art. 590-quater c.p., che esclude l'equivalenza o prevalenza delle attenuanti (diverse da quelle degli artt. 98 e 114) rispetto alle aggravanti specificamente richiamate
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato l'erronea applicazione dell'art. 590-quater da parte del Tribunale (che ha bilanciato ex art. 69 c.p.) e ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio al Tribunale di Pavia in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto. Ha dichiarato irrevocabile la declaratoria di responsabilità (confermata la colpevolezza). Motivazione semplificata ex decreto del Primo Presidente n. 84/2016.
Norme richiamate
art. 590-quater cod. pen.
«Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti».
La norma impone che, quando ricorrono le aggravanti espressamente richiamate, le attenuanti (salvo quelle degli artt. 98 e 114) non possono essere considerate equivalenti o prevalenti e la riduzione della pena va calcolata dopo aver determinato la pena considerata dalle aggravanti; in altre parole tali aggravanti non sono 'bilanciabili' ex art. 69 c.p.
art. 590-bis cod. pen.
Norma che disciplina il reato di lesioni personali stradali; nel caso concreto sono state contestate specifiche aggravanti (guida in stato di ebbrezza e senza patente) richiamate da 590-quater.
art. 69 cod. pen.
Disposizione generale sul concorso di circostanze eterogenee e sul loro bilanciamento; può trovare applicazione nelle ipotesi ordinarie ma non quando una norma speciale (come 590-quater) esclude la possibilità di equivalenza o prevalenza delle attenuanti.
art. 442 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la diminuzione della pena nel rito abbreviato; nella sentenza di primo grado era stata applicata la diminuzione prevista per il rito.
art. 98 e art. 114 cod. pen.
Sono le fattispecie di attenuanti che l'art. 590-quater esclude dalla regola di non equivalenza: tali attenuanti possono essere considerate anche quando ricorrono le aggravanti richiamate.
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 1805 del 12/12/2018 (Falzone), Rv. 274955
La Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che escludono l'equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti indicate e ha qualificato la disciplina come esercizio legittimo della discrezionalità legislativa volto a tutela rafforzata della sicurezza stradale.
Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016
Richiamato come base per ricorrere alla motivazione semplificata della Corte (condizioni per motivazione abbreviata della Cassazione).
Massime di principio
- Quando in reati stradali sono contestate le aggravanti espressamente richiamate dall'art. 590-quater, il giudice non può bilanciare liberamente attenuanti generiche e aggravanti ex art. 69 c.p.: le attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.
- La correttezza applicativa richiede di determinare prima la pena in ragione delle aggravanti 'blindate' e soltanto successivamente operare eventuali diminuzioni per attenuanti ammesse dalla norma (e per la diminuzione del rito, se pertinente).
- Se il giudice ha operato un bilanciamento ex art. 69 in presenza delle aggravanti richiamate da 590-quater, l'interessato (o il P.M.) può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge con concrete probabilità di accoglimento.
- Le attenuanti previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen. restano deroghe espressamente ammesse e possono essere valutate anche quando sussistono le aggravanti citate in 590-quater.
- In sede di abbreviato si mantiene applicabile la diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p., ma il calcolo finale della pena deve rispettare la sequenza prevista da 590-quater; eventuali errori sul trattamento sanzionatorio sono correggibili con annullamento parziale e rinvio.
- La disciplina è stata ritenuta compatibile con la Costituzione dalla giurisprudenza consolidata, quindi l'interpretazione restrittiva delle attenuanti va applicata salvo diverso intervento legislativo.
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