Cassazione Penale, Sentenza n. 16102/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per detenzione illecita di cocaina (art.73, comma 5, D.P.R. 309/90) in relazione a 12,5 g suddivisi in tre involucri. Il ricorrente deduceva motivazione illogica e mancata autonoma valutazione del compendio probatorio da parte dei giudici di merito (contestando in particolare la quantificazione delle dosi basata su peso lordo anziché sulla purezza, l'omessa valutazione della testimonianza del Maresciallo Villirillo e l'assenza della trascrizione di una udienza) e sosteneva che la presenza di ritagli e materiale per il confezionamento non esclude l'uso personale. Inoltre lamentava l'omessa valutazione della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva non detentiva, considerata la pena prossima al minimo edittale e le condizioni familiari/lavorative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato a verificare la presenza di un percorso argomentativo logico e non può riesaminare i fatti. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato la qualificazione del fatto come finalizzato alla cessione, valorizzando sia il dato quantitativo (numero di dosi potenzialmente immesse sul mercato) sia elementi quali la presenza di bilancino, ritagli di buste, tracce di lidocaina e altri reperti, nonché il comportamento processuale dell'imputato. Quanto alla richiesta di pena sostitutiva, la Corte ha affermato che la domanda formulata con conclusioni scritte in udienza di appello è idonea a sottoporre la questione al giudice del gravame; tuttavia la Corte d'Appello ha motivato adeguatamente il rigetto avendo considerato i parametri dell'art.133 c.p. e il rischio di immissione sul mercato di centinaia di dosi. Conseguentemente è stata confermata la condanna (6 mesi di reclusione e 800,00 euro di multa) e condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma sostanziale contestata: applicata per la detenzione di cocaina finalizzata alla cessione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi per la qualificazione come reato di spaccio (quantità, strumenti e modalità).
art. 546 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla motivazione; la Corte di Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità in tema di motivazione e valutazione degli elementi di fatto.
art. 125 c.p.p.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di motivazione/omessa valutazione; la Corte ha confermato che non spettano alla Cassazione riedizioni dei fatti già valutati dal merito.
art. 606 lett. e) c.p.p. e legge 20/02/2006 n.46
Richiamati nell'analisi dei limiti del controllo di legittimità sulla motivazione giudiziale: la Corte precisa che non può effettuare una rilettura degli elementi di fatto per sostituire la valutazione del giudice di merito.
D.Lgs. 10/10/2022, n.150, art.95 (disciplina transitoria riforma Cartabia)
Interpretato nel senso che per il giudice d'appello il richiedente può ottenere la valutazione di applicabilità delle nuove pene sostitutive se la richiesta è formulata almeno entro l'udienza di discussione del gravame; conclusioni scritte depositate in udienza sono idonee.
art. 20-bis c.p.
Riferito come norma sulle nuove pene sostitutive; la Corte ne valuta l'applicabilità secondo la disciplina transitoria e la richiesta dell'imputato.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro di riferimento per la determinazione della pena e per la verifica delle ragioni che escludono l'ulteriore attenuazione o sostituzione della pena; la Corte d'Appello ha motivato il rigetto della richiesta alternativa alla luce di tali parametri.
art. 585, comma 4 c.p.p. (richiami procedurali)
Citato in relazione al momento e modo di formulazione di nuove deduzioni in appello; la Corte precisa che la richiesta di pene sostitutive non necessita di un motivo nuovo ex art.585/4 purché venga presentata entro l'udienza di discussione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione controlla la motivazione dei giudici di merito solo quanto alla presenza di un percorso logico-argomentativo; non può rivedere i fatti o sostituirsi al giudice nel valutare le risultanze probatorie.
- La quantificazione delle dosi e la valutazione della destinazione a cessione (spaccio) sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito: elementi materiali come bilancino, ritagli, sostanze da taglio e comportamento dell'imputato possono legittimare la sussistenza dell'aggravio per finalità di spaccio.
- La mera contestazione che la valutazione si sia basata sul peso lordo anziché sulla purezza costituisce, in sede di legittimità, una proposta di diversa valutazione dei fatti e non è sufficiente a provare illogicità della motivazione se il giudice di merito ha motivato coerentemente le proprie conclusioni.
- La richiesta di applicazione di pene sostitutive divenute disponibili per effetto della riforma (d.lgs. n.150/2022) deve essere proposta dall'imputato; è sufficiente che sia formulata, al più tardi, in udienza di discussione in appello — anche mediante conclusioni scritte — perché il giudice del gravame sia tenuto a esaminarla.
- Il mancato riferimento testuale ad una specifica deduzione nell'enunciazione formale della sentenza d'appello non è automaticamente motivo di annullamento in cassazione se risulta comunque dal corpo della decisione che la questione è stata esaminata e respinta con motivazione adeguata.
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