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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33752/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza relativo all'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa Lucio Varriale nel procedimento per calunnia a carico di Vincenzo Iurillo e Veronica Riefolo. Il GIP di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo la fattispecie connessa a reati contestati in altro procedimento in cui figura la persona offesa dott. Luciano Melillo, successivamente nominato Procuratore Nazionale Antimafia; gli atti furono trasmessi al Procuratore di Perugia e il GIP di Perugia, investito della trattazione, ha sollevato il conflitto sostenendo che l'interpretazione romana della competenza non fosse corretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la sussistenza del conflitto e ha risolto assegnando la competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. La Corte ha ritenuto che, pur rilevante la connessione tra i reati, la disciplina degli artt. 11 e 11-bis cod. proc. pen. non sposta automaticamente la competenza quando il magistrato interessato (qui i magistrati addetti alla Direzione Nazionale Antimafia) esercita funzioni in ambito nazionale: l'art. 11-bis è applicabile solo se il magistrato della Direzione nazionale antimafia è stato applicato a una direzione distrettuale ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 159/2011. In assenza di tale applicazione distrettuale stabile, la regola derogatoria di competenza non opera e la competenza resta con l'autorità che originariamente si era ritenuta competente (qui Roma).

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Predisposizione della procedura per la risoluzione del conflitto di competenza quando due giudici rifiutano la cognizione del medesimo fatto; la Corte di cassazione è l'organo chiamato a dirimere lo stallo

  • art. 11 cod. proc. pen.

    Disciplina la deroga territoriale di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati, collegando la competenza al distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita o esercitava le funzioni; principio interpretato come applicabile solo ai magistrati con funzioni territoriali distrettuali

  • art. 11-bis cod. proc. pen.

    Prevede che i procedimenti che vedono coinvolto un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia siano di competenza del giudice determinato ai sensi dell'art. 11; la Corte ha chiarito che la norma integra l'art. 11 ma si applica solo quando il magistrato della Direzione nazionale antimafia sia stato applicato a una direzione distrettuale (cioè abbia funzioni distrettuali)

  • art. 105 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Regola l'applicazione temporanea dei magistrati della Direzione nazionale antimafia a direzioni distrettuali; la Cassazione ha indicato che solo in caso di applicazione così disposta l'art. 11-bis può far sorgere lo spostamento di competenza

  • norme istitutive Direzione nazionale antimafia (art. 103 d.lgs. 159/2011 e richiamo alla legge istitutiva)

    La Direzione nazionale antimafia ha competenza nazionale; i magistrati ad essa addetti svolgono funzioni senza un limite territoriale, il che implica che la disciplina dell'art. 11 non trova automaticamente applicazione

Massime di principio

  • La sussistenza di connessione tra reati non basta di per sé a spostare la competenza se la persona offesa o il magistrato coinvolto svolge funzioni con rilevanza nazionale
  • Per i magistrati della Direzione nazionale antimafia l'art. 11-bis opera solo se è stata disposta un'applicazione a una direzione distrettuale ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 159/2011; senza tale applicazione rimane ferma l'assenza di collegamento distrettuale
  • La regola derogatoria di competenza prevista dall'art. 11 va interpretata restrittivamente: si applica quando vi è un collegamento oggettivo e distrettuale delle funzioni del magistrato al momento del fatto
  • In caso di stallo (due giudici che si ritengono incompetenti) va sempre instaurata la procedura di conflitto prevista dall'art. 28 c.p.p.; la Corte di cassazione decide sulla competenza
  • Per valutare la competenza in casi analoghi occorre accertare innanzitutto la qualità e la sede funzionale del magistrato coinvolto (distrettuale vs nazionale) e, secondariamente, l'eventuale misura e carattere dell'applicazione temporanea a un ufficio distrettuale

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