Cassazione Civile, Ordinanza n. 18390/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Alcuni comproprietari di un edificio situato in Bardolino avevano impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il parere negativo emesso da un consorzio di bonifica il 27 luglio 2017 in relazione a un progetto di manutenzione straordinaria dell’immobile, in parte ricadente nella fascia di rispetto di un corso d’acqua pubblico. Il giudice speciale aveva accolto il ricorso e annullato il parere. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) difetto di giurisdizione/incompetenza del TSAP, sostenendo che la controversia non rientrasse nella materia delle acque pubbliche ma in valutazioni urbanistiche e di merito estranee alla giurisdizione speciale; 2) insussistenza dell’interesse ad agire e non impugnabilità del parere, perché atto endoprocedimentale non lesivo, non vincolante e privo di effetti immediati e diretti; 3) tardività e irricevibilità del ricorso originario, assumendo che il parere del 27 luglio 2017 fosse meramente confermativo di precedenti pareri negativi del 2016 e quindi decorresse il termine dall’atto iniziale della serie; 4) insussistenza della violazione delle distanze e travisamento dei fatti, poiché l’intervento sarebbe stato solo manutentivo e non avrebbe inciso sull’assetto esterno dell’area contigua all’argine; il ricorrente contestava anche il richiamo del giudice speciale a un preteso giudicato esterno formatosi su una sentenza del TAR Veneto relativa al fabbricato.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto corretta la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, perché il parere impugnato incideva direttamente sulla materia delle acque pubbliche in quanto relativo a un immobile ricadente nella fascia di rispetto di un corso d’acqua pubblico. Ha poi confermato che il parere negativo era autonomamente lesivo, poiché determinava l’arresto del procedimento, quindi era impugnabile. Ha condiviso la qualificazione del parere del 27 luglio 2017 come non meramente confermativo, trattandosi di nuovo progetto, nuova istruttoria e nuova valutazione. Infine ha ritenuto assorbente la ratio del TSAP secondo cui, in base alla lettura dell’art. 96, lett. f), r.d. 523/1904, la norma riguarda interventi che materialmente incidono sulle aree contigue agli argini e non già quelli che lasciano invariato lo status quo ante; perciò la censura sulle distanze non superava la motivazione del giudice speciale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del consorzio al pagamento delle spese e con richiamo all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
"i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche"
Attribuisce la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai provvedimenti amministrativi che incidono direttamente sulla materia delle acque pubbliche, anche se emanati da autorità diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque.
L’interesse ad agire sussiste anche contro un atto endoprocedimentale quando questo sia immediatamente lesivo o determini l’arresto del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura motivazionale non è pertinente quando il giudice abbia correttamente individuato e applicato la norma regolatrice della fattispecie.
art. 96, lett. f), r.d. 25 luglio 1904, n. 523
Le opere considerate dalla norma sono quelle che incidono materialmente sulle aree contigue agli argini; non vi rientrano gli interventi che non modificano lo status quo ante dell’area.
art. 133, r.d. 8 maggio 1904, n. 368
Richiamato dal ricorrente come norma relativa alle opere di bonifica e alle distanze, ma non decisivo ai fini della decisione.
art. 143, comma 2, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
Richiamato in relazione alla dedotta tardività del ricorso, ma la Corte ha escluso che il parere impugnato fosse meramente confermativo dei precedenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste quando il provvedimento impugnato, pur provenendo da un’amministrazione diversa da quella idraulica in senso stretto, incide in modo diretto e immediato sulla materia delle acque pubbliche; restano fuori le incidenze solo indirette o riflesse.
- Un atto endoprocedimentale è autonomamente impugnabile quando, per il suo contenuto, si presenti come immediatamente lesivo o determini un arresto del procedimento; in tal caso l’interesse ad agire è attuale e concreto.
- Un provvedimento successivo non è meramente confermativo se deriva da un nuovo progetto e da una nuova istruttoria con autonoma valutazione amministrativa; in tale ipotesi il termine di impugnazione decorre dal nuovo atto.
- Nell’interpretazione delle norme sulle distanze dalle aree di pertinenza idraulica, rilevano solo gli interventi che incidono materialmente sull’area contigua all’argine; gli interventi che mantengono invariato lo stato dei luoghi non integrano, di per sé, la fattispecie vietata.
- Quando la ratio decidendi del giudice di merito poggia su un presupposto giuridico assorbente, la censura che colpisce solo argomentazioni ulteriori o meramente confermative è inidonea a scalfire la decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18243/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18248/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18249/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18250/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18251/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18252/2023 del 27/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →