Cassazione Penale, Sentenza n. 44817/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 26/01/2022 che confermava condanne per furti e rapine. Budani contestava la qualificazione di rapina per i capi 2) e 5), sostenendo l'assenza della minaccia (le frasi rivolte alle commesse e l'uso del piede di porco non sarebbero configurativi di minaccia). Tutti i ricorrenti lamentavano inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o di specifiche attenuanti ex artt. 114 e 116 c.p. (per scarso contributo o scarsa consapevolezza dello scopo criminale). Livera contestava altresì la valutazione probatoria della sua partecipazione, sostenendo che la prova si fondava su indizi telefonici non decisivi e sul fatto che aveva solo noleggiato un furgone. Islamaj deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p. e alla determinazione degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le censure che chiedevano una rivalutazione del merito probatorio (vietata in questa sede) e ha condiviso le valutazioni della Corte d'Appello secondo cui le condotte erano idonee a costituire minaccia anche in forma implicita, che sussisteva un apparato organizzativo e contatti idonei a dimostrare la partecipazione di Livera, e che i contributi di Islamaj non erano di minima importanza. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la comparazione tra aggravanti e attenuanti effettuata dal giudice di merito e congrua la determinazione della pena, compresi gli aumenti per continuazione. Ha condannato le parti private che proposero i ricorsi al pagamento delle spese e ha irrogato a ciascuno, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021 (PMT/Salvia)
in tema di rapina, la minaccia costitutiva del reato, oltre che palese, esplicita e determinata, puo essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volonta del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalita dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa
Usata dalla Corte per affermare che le frasi e le condotte degli imputati potevano costituire minaccia anche se non esplicita, giustificando la qualificazione come rapina.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena; la Corte d'Appello ha motivato il discostamento dal minimo edittale sulla base della gravita delle condotte e dell'apparato organizzativo.
Norma sugli incrementi per continuazione; la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione degli aumenti e correttamente motivata.
Attenuante per responsabilita di minore gravita; richiesto dai ricorrenti ma non riconosciuto perché il giudice di merito ha ritenuto che il contributo non fosse di minima importanza.
Attenuante per avere contribuito in modo minimo o per scarsa consapevolezza; invocata da Livera ma negata in rapporto alle risultanze che indicavano conoscenza e collaborazione.
art. 192, secondo comma, cod. proc. pen.
Invocata dai ricorrenti in relazione alla partecipazione di Livera; la Corte ha ritenuto le censure prive di specificita e dirette a una rivalutazione del merito.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse adeguata e non censurabile in cassazione.
Articolo applicato per condannare le parti private al pagamento delle spese e per la comminazione della sanzione alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021 (B.)
Giurisprudenza richiamata per affermare che il ricorso in Cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mancata specificazione produce inammissibilita.
Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017 (Pennelli)
Richiamata per il principio secondo cui la comparazione tra aggravanti e attenuanti e la determinazione concreta della pena sono sindacabili in cassazione solo in caso di arbitrio o illogicita.
Sez.4, n. 2658 del 11/01/2023 (Saitta)
Richiamata in relazione agli effetti dell'inammissibilita del ricorso sulla trattazione di questioni connesse alla procedibilita per querela introdotta successivamente.
Massime di principio
- In tema di rapina la minaccia puo essere implicita o indiretta; non e necessario che sia manifestata con formule perentorie se dalla condotta emerge idoneita a incutere timore nella vittima.
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i motivi che chiedono una rivalutazione delle risultanze di fatto sono normalmente inammissibili.
- I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni del giudice di merito; la mera riproposizione delle censure di appello senza confutare la motivazione di merito comporta inammissibilita.
- La comparazione tra aggravanti e attenuanti e la determinazione concreta della pena sono sindacabili in cassazione solo in presenza di arbitrarieta o grave illogicita della motivazione.
- La partecipazione al programma criminoso puo essere desunta anche da condotte di supporto (es. noleggio di mezzi, contatti telefonici, accorgimenti per non farsi identificare) e non richiede necessariamente la presenza all'azione materiale se gli indizi contestuali sono gravi, precisi e concordanti.
- Le istanze di riconoscimento di attenuanti come art. 114 o 116 c.p. richiedono che il contributo sia effettivamente dimostrato come marginale o la consapevolezza dello scopo criminale sia scarsa; in mancanza, il giudice di merito puo legittimamente negarle.
- Ricorsi manifestamente inammissibili o non sufficientemente fondati possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare dunque con attenzione la specificita e la fondatezza delle censure prima di impugnare.
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