Cassazione Penale, Sentenza n. 33883/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore impugna la sentenza di appello denunciando (i) vizio di motivazione per l'incremento dell'aumento applicato per il vincolo della continuazione: la Corte d'appello ha determinato complessivamente mesi 30 di incremento per la continuazione mentre il primo giudice aveva quantificato mesi 20, senza ragionevole spiegazione della maggiore misura; (ii) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenendo che il giudice d'appello non abbia giustificato adeguatamente il diniego.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta illogica e contraddittoria perché affermava l'intenzione di ridurre gli aumenti per la continuazione ma poi li ha aumentati rispetto al primo grado (da 20 a 30 mesi) senza spiegazione. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente all'entità degli aumenti per la continuazione e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per un nuovo giudizio su quel punto. Il secondo motivo (attenuanti generiche) è stato dichiarato inammissibile: la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivatamente e in modo non arbitrario il diniego delle attenuanti, in considerazione della piena operatività del prevenuto a vantaggio della consorteria e della sua vicinanza al capo della banda. Di conseguenza il ricorso è stato in parte accolto (sul punto della continuazione) e in parte dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 74, comma 2
cita la derubricazione del fatto di cui al capo 41)
La norma è stata richiamata per motivare la derubricazione di una specifica fattispecie a titolo attenuato; la Corte d'appello l'ha applicata per rideterminare la fattispecie ma tale richiamo non è oggetto di censura dalla Cassazione nel provvedimento impugnato.
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
richiamata in relazione ai capi 13), 16), 23), 29) come ipotesi attenuata
La Corte d'appello ha ritenuto applicabile l'ipotesi attenuata per alcune fattispecie, e ciò ha inciso sulla riformulazione della pena; la Cassazione non ha censurato l'applicazione di questa norma in sé, ma ha rilevato incoerenze nella quantificazione degli aumenti per la continuazione.
circostanze attenuanti generiche
Il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello ha fornito motivazione aderente ai fatti (operatività del prevenuto nell'ambito della consorteria e stretta vicinanza al capo), valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità, che qui non è stata riscontrata.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione e la quantificazione degli aumenti devono essere motivati in modo coerente: se il giudice annuncia una riduzione o una specifica linea argomentativa, non può poi applicare una misura più gravosa senza spiegazione logica; la contraddittorietà può portare all'annullamento parziale della sentenza.
- Le censure sulla motivazione devono evidenziare la mancanza di logica o la contraddizione nel percorso argomentativo del giudice: mere divergenze di valutazione fra giudici non sono sufficiente motivo di annullamento in Cassazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) può reggere in sede di legittimità se fondato su valutazioni di fatto riguardanti l'assenza di pentimento, la pericolosità o l'operatività del soggetto nell'organizzazione criminale; tali valutazioni sono sindacabili solo se manifestamente illogiche o illegali.
- La Cassazione può disporre l'annullamento limitato a singoli profili (es. entità degli aumenti per continuazione) e rinviare la questione a un nuovo giudizio, senza sempre cassare l'intera decisione d'appello.
- In impugnazioni basate sulla motivazione, è efficace concentrarsi su incoerenze puntuali e misurabili (es. cambiamenti numerici non giustificati nella determinazione della pena) piuttosto che su affermazioni generiche di insufficienza motivazionale.
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