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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23750/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo disposto sul bene immobile in via Gramsci n.134 e su autovetture ritenute riconducibili a Vincenzo Florio. La ricorrente deduceva violazione di legge e travisamento della prova (art. 606 c.p.p.) sostenendo che: 1) il contratto di locazione della Gramsci Car s.r.l. era stato stipulato il 2/1/2023 e registrato il 9/2/2023, quindi la società occupava l'immobile con titolo anteriore al sequestro; 2) le autovetture sequestrate erano di proprietà esclusiva della Gramsci Car, come risultante dalle fatture; 3) la Gramsci Car non era uno schermo di Florio, essendo costituita con capitale proprio della ricorrente a partire da dicembre 2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le questioni sollevate attengono alla valutazione di merito e alla ricostruzione dei fatti (nexus di pertinenzialità tra beni e reato, opponibilità/certezza del titolo locatizio, riconducibilità della proprietà delle auto), mentre il giudizio di legittimità contro le ordinanze del riesame è ammesso soltanto per violazione di legge. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mancanza della motivazione integra violazione di legge solo se l'apparato motivazionale è del tutto assente o del tutto inidoneo. Per tali ragioni la Corte non ha riesaminato le risultanze probatorie e ha rigettato il motivo per inammissibilità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.74

    Articolo richiamato quale reato-fonte (traffico di stupefacenti) i cui proventi sarebbero stati reinvestiti; usato come riferimento per la pertinenzialità dei beni sequestrati.

  • art.324 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina il procedimento di riesame (Tribunale quale giudice del riesame) le cui ordinanze possono essere impugnate limitatamente per violazione di legge.

  • art.325, comma 1, cod.proc.pen.

    Stabilisce che le ordinanze del Tribunale del riesame sono impugnabili in Cassazione unicamente per violazione di legge; la Corte interpreta il sintagma come riferito a errori di diritto (errors in iudicando o in procedendo).

  • art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (es. error in iudicando/procedendo, carenza di motivazione); richiamate dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero, in realtà, valutazioni di fatto non riconducibili a vizio di legge.

  • Sent. Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in tema di condanna alla Cassa delle ammende: la somma può essere dovuta salvo che non sussista colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte non ha ravvisato colpa e ha comunque disposto un importo ritenuto equo.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U. n.25932/2008, Sez. 2 n.18951/2017, Sez. 3 n.385/2022)

    Richiami dottrinari inerenti ai limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni del riesame: il difetto di motivazione costituisce violazione di legge solo se la motivazione è del tutto assente o manifestamente inidonea; l'illogicità manifesta non è sempre sindacabile in Cassazione quando si tratti di valutazioni di fatto.

Massime di principio

  • Avverso le ordinanze del Tribunale del riesame il giudizio di legittimità in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è consentito un nuovo esame dei fatti o delle prove.
  • Le censure che chiedono la rivalutazione della pertinenzialità dei beni rispetto al reato o il travisamento della documentazione contrattuale sono, di regola, questioni di fatto riservate al giudice del merito e non costituiscono motivi idonei per la cassazione delle ordinanze del riesame.
  • Per opporre efficacemente un titolo (es. contratto di locazione) al sequestro preventivo è necessario che il terzo dimostri, con atti opponibili, la sussistenza di un diritto anteriore e certo (es. data certa, trascrizione/registrazione quando rilevante); la semplice produzione documentale in sede di riesame può non essere ritenuta sufficiente se il giudice valuta la prova come non idonea.
  • Se si contesta la riconducibilità di beni a soggetti indagati (uso di "schermi" societari), il terzo deve fornire elementi chiari e documentali della effettiva autonomia patrimoniale e gestionale; indicatori come elementi promiscui (es. copritarga intestati a più soggetti) possono rafforzare l'ancoraggio investigativo.
  • La mancanza totale o l'inidoneità completa della motivazione costituisce motivo di cassazione per violazione di legge; invece una motivazione criticabile sotto il profilo della valutazione della prova rientra nel merito e non è sindacabile in Cassazione.
  • Ricorrere in Cassazione contro un'ordinanza del riesame con doglianze di fatto può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese e, in casi opportuni, una somma alla Cassa delle ammende.

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