Cassazione Civile, Ordinanza n. 20950/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente vantava un credito verso il fallimento della controparte, maturato durante l'esercizio provvisorio dell'impresa curata e qualificato come prededucibile. Il credito risultava dal rendiconto finale ex art. 104, comma 5, legge fallimentare. Nonostante ciò, il curatore si era opposto al pagamento, prospettando l'esistenza di controcrediti della fallita da verificare anche in sede penale, e il giudice delegato aveva rigettato l'istanza. Il reclamo al collegio era stato respinto sul presupposto che, in presenza di contestazione del curatore, il credito dovesse essere accertato con le forme di cui agli artt. 93 e ss. legge fallimentare, mentre il pagamento fuori dal riparto ex art. 111-bis, comma 3, legge fallimentare sarebbe possibile solo per crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento, esigibili e non contestati. La società ricorrente aveva quindi chiesto la revocazione del decreto del collegio, deducendo errore di fatto sull'assunto della contestazione del credito e dolo del curatore; il Tribunale di Roma aveva però dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che il provvedimento non avesse contenuto decisorio, avendo solo affermato che la domanda andava proposta con diverso strumento processuale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale non avesse verificato la sussistenza dei motivi di revocazione; 2) violazione degli artt. 93 e 111-bis legge fall.; 3) ulteriore violazione degli stessi articoli e vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il Tribunale, avendo dichiarato inammissibile la revocazione per difetto di impugnabilità del provvedimento, non aveva alcun dovere di esaminare il merito dei motivi di revocazione. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché non censuravano la ratio decidendi della decisione impugnata, limitandosi a riproporre nel merito le questioni sul credito prededucibile e sulla contestazione del curatore, questioni che il Tribunale non aveva esaminato proprio per avere dichiarato inammissibile il rimedio revocatorio. La Corte ha inoltre osservato che il parere contrario del curatore integra già una contestazione del credito e che il giudice delegato non può ordinare il pagamento a un curatore che si opponga, potendo solo autorizzarlo nei limiti previsti dall'art. 111-bis, comma 3, legge fallimentare. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il rendiconto finale dell'esercizio provvisorio è richiamato come fonte documentale del credito prededucibile vantato dalla ricorrente
art. 111, comma 2, legge fallimentare
il credito maturato nel corso dell'esercizio provvisorio è qualificato come prededucibile
è il rimedio di reclamo al collegio avverso il decreto del giudice delegato
art. 111-bis, comma 3, legge fallimentare
il pagamento al di fuori del procedimento di riparto è ammesso solo per crediti prededucibili esigibili e non contestati
richiamato come modello procedimentale per l'accertamento dei crediti contestati
individua i presupposti della revocazione, che il Tribunale non era tenuto a esaminare nel merito una volta dichiarata l'inammissibilità del rimedio
invocato dalla ricorrente per dedurre ultrapetizione/extrapetizione, ma ritenuto non pertinente rispetto alla decisione di inammissibilità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge nei motivi secondo e terzo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dal primo motivo per nullità della decisione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dal terzo motivo per vizio motivazionale
evocato per precisare che il giudice delegato ha potere di vigilanza e non di direzione della procedura
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando il giudice dichiara inammissibile un rimedio impugnatorio per difetto del presupposto di ammissibilità, non è tenuto a esaminare il merito dei motivi che avrebbero dovuto giustificarlo.
- Nel ricorso per cassazione, i motivi devono attaccare specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata; la mera riproposizione delle questioni di merito non è idonea se il provvedimento è stato definito su un diverso rilievo preliminare.
- In materia fallimentare, il parere contrario del curatore al pagamento di un credito integra contestazione del credito stesso e impedisce il pagamento automatico fuori dal riparto.
- Il pagamento fuori dal procedimento di riparto dei crediti prededucibili è consentito solo nei limiti previsti dalla legge e non può essere imposto al curatore contro la sua volontà dal giudice delegato.
- Il potere del giudice delegato nella procedura fallimentare è di vigilanza sulla procedura e non di direzione sostitutiva dell'organo della procedura stessa.
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