Cassazione Civile, Ordinanza n. 02766/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento delle conseguenze economiche derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla categoria di appartenenza, deducendo che anche nel periodo successivo al 10.9.2009 egli avesse continuato a svolgere tali mansioni. A sostegno del ricorso per cassazione invocava, da un lato, l’efficacia del giudicato formatosi su una precedente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 488/2012, relativa al medesimo fatto sostanziale ma a un diverso arco temporale; dall’altro, denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., errore di fatto, difetto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato l’istanza di ammissione di documenti e di prova testimoniale, nonché le deposizioni già rese, e che avesse ritenuto non dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori nel periodo controverso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel pubblico impiego contrattualizzato il giudicato che accerta lo svolgimento di mansioni superiori non produce un effetto stabile e duraturo sul rapporto, né comporta l’acquisizione della superiore qualifica, ma rileva solo per il periodo accertato e per le differenze retributive relative a quel periodo; pertanto, per periodi successivi il lavoratore deve nuovamente allegare e provare il ripetersi dei fatti costitutivi del diritto. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione; ha richiamato il nuovo perimetro del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. e ha sottolineato che il ricorso non si confrontava con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, oltre a non localizzare adeguatamente i documenti invocati. Seguono la condanna alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità non consente più censure di illogicità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale, salvo il solo omesso esame di un fatto storico decisivo o le ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
Richiamato come parametro della censura di violazione dei criteri di valutazione della prova, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito.
Richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto sollecitava una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo nelle ipotesi di radicale carenza o anomalia della motivazione che equivalgano a nullità della sentenza.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; solo la sua totale mancanza o anomalie estreme sono sindacabili in cassazione.
Il ricorso deve assolvere agli oneri di specifica localizzazione e indicazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato che accerta lo svolgimento di mansioni superiori non attribuisce la superiore qualifica né produce effetti permanenti sul rapporto; esso vale solo per il periodo oggetto di accertamento e, per i periodi successivi, il lavoratore deve provare nuovamente i fatti costitutivi del diritto alle differenze retributive.
- Il precedente giudicato può rilevare come qualificazione giuridica dei fatti solo se, per il nuovo periodo dedotto, risultano provati i medesimi fatti costitutivi e il regime giuridico sia rimasto invariato.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove, essendo il controllo di legittimità limitato ai vizi tipizzati e, quanto alla motivazione, al solo omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi estreme di motivazione mancante o apparente.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a reggere il decisum, l’omessa censura di una sola di esse rende inammissibili le doglianze rivolte alle altre per difetto di interesse.
- Il ricorso per cassazione deve indicare e localizzare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento della censura; la mera evocazione del loro contenuto o una localizzazione generica non è sufficiente.
Come è indicizzato
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