Cassazione Civile, Ordinanza n. 30185/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato davanti al Giudice di pace il decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore, deducendo in particolare che nel provvedimento mancasse l'informativa sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione affermando, in sintesi, che il respingimento è atto vincolato e che non potevano essere esaminate ulteriori ragioni giustificative oltre a quelle poste a base del provvedimento. In cassazione il ricorrente ha censurato tale decisione per violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 112 c.p.c., 10, comma 4, e 10-ter d.lgs. n. 286/1998, direttiva 2013/32/UE e art. 111 Cost., denunciando nullità per omessa pronuncia sul motivo relativo alla mancata informativa sulla protezione internazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che, pur essendo stata formalmente resa una decisione, il Giudice di pace non aveva affrontato il thema decidendum specificamente devoluto, cioè il difetto di informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, limitandosi a una motivazione evasiva e ad affermare l'assorbimento di ogni altra doglianza. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Giudice di pace di Agrigento, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
utilizzato come parametro per denunciare la nullità della decisione di merito per omessa pronuncia o difetto assoluto di motivazione
richiamato a fondamento del vizio di omessa pronuncia sulle domande o eccezioni ritualmente dedotte
art. 10, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
richiamato quale disposizione rilevante in tema di respingimento e obblighi informativi connessi alla protezione internazionale
art. 10-ter d.lgs. n. 286/1998
richiamato insieme alle altre norme sulla disciplina del respingimento e della tutela internazionale
Direttiva 2013/32/UE
richiamata in relazione agli obblighi informativi verso lo straniero che possa chiedere protezione internazionale
art. 111 Cost.
richiamato a supporto dell'esigenza di motivazione della decisione
Massime di principio
- Quando il giudice di merito è investito di uno specifico motivo di impugnazione, deve esaminarlo e darvi risposta in modo effettivo; una motivazione meramente evasiva o l'affermazione di assorbimento non bastano se non affrontano il punto decisivo devoluto.
- La mancata considerazione di un motivo centrale integra un vizio della decisione denunciabile in cassazione come nullità per omessa pronuncia o, comunque, come difetto assoluto di motivazione, anche se formalmente un provvedimento è stato emesso.
- Nei procedimenti avverso il respingimento dello straniero, il giudice non può limitarsi ad affermare il carattere vincolato dell'atto senza verificare e motivare sui profili specificamente dedotti, specie quando attengono agli obblighi informativi sulla possibilità di richiedere protezione internazionale.
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