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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34669/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un ex dipendente nei confronti della società datrice di lavoro e della società appaltante, per il pagamento di differenze retributive, indennità di preavviso, ferie, permessi non goduti ed ex festività. La Corte d’appello aveva condannato in solido le due società, riformando solo parzialmente la decisione di primo grado. La società appaltante ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 101 e 132 c.p.c. e sostenendo che la società cooperativa datrice era stata dichiarata fallita nel corso del primo grado, con automatica interruzione del processo ex art. 43 l. fall.; poiché il giudizio non sarebbe stato riassunto né proseguito nei confronti della curatela fallimentare, la sentenza d’appello sarebbe nulla per mancata instaurazione del contraddittorio e per errata individuazione della parte, essendo stata indicata come contumace una parte in realtà fallita. Il resistente ha contrastato il ricorso con controricorso e memoria; il fallimento intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse. Ha rilevato che, in caso di apertura del fallimento, l’interruzione del processo opera automaticamente ai sensi dell’art. 43, terzo comma, l. fall., ma la riassunzione o prosecuzione del giudizio va fatta valere nell’interesse della parte colpita dall’evento interruttivo. Ne consegue che la mancata interruzione o la prosecuzione irregolare non può essere rilevata d’ufficio né dedotta dalla controparte come vizio della sentenza, trattandosi di nullità relativa riservata alla sola parte fallita o alla curatela. Poiché il ricorso era proposto dalla società appaltante, soggetto diverso da quello colpito dall’interruzione, la censura è stata ritenuta non proponibile. La Corte ha inoltre regolato le spese a carico della ricorrente e ha disposto il raddoppio del contributo unificato, escludendo però la condanna ex art. 96 c.p.c. per mancanza di temerarietà della lite.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale la cui violazione era dedotta nel ricorso, ma la Corte non ne ha fondato l'accoglimento; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione/interesse a far valere il vizio di interruzione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la sentenza d'appello; non è stato ritenuto decisivo perché il vizio prospettato riguardava una nullità relativa deducibile solo dalla parte colpita dall'interruzione.

  • art. 43 l. fall.

    L'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo; tuttavia la nullità conseguente alla prosecuzione del giudizio dopo l'evento è relativa e può essere fatta valere solo dalla parte fallita o dalla curatela.

  • art. 305 c.p.c.

    La riassunzione o prosecuzione del processo deve avvenire nel termine previsto per evitare l'estinzione, che decorre dalla conoscenza della dichiarazione di interruzione.

  • artt. 52 e 93 l. fall.

    Richiamati come ipotesi in cui opera un diverso regime di improcedibilità per le domande di credito, distinto dal meccanismo generale dell'interruzione e riassunzione del processo.

  • art. 176, secondo comma c.p.c.

    La dichiarazione di interruzione, se non già conosciuta perché pronunciata in udienza, deve essere portata a conoscenza delle parti o del curatore mediante notificazione o comunicazione di cancelleria.

  • art. 96, primo comma c.p.c.

    Esclusa la condanna risarcitoria per lite temeraria in mancanza del presupposto della temerarietà della lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interruzione del processo per fallimento opera automaticamente ex lege, ma il vizio derivante dalla prosecuzione del giudizio dopo l'evento è una nullità relativa, destinata alla tutela della parte colpita dall'interruzione.
  • La mancata interruzione o la irregolare prosecuzione del processo non è rilevabile d'ufficio dal giudice e non può essere fatta valere dalla controparte come motivo di nullità.
  • Il termine per riassumere o proseguire il processo interrotto decorre dalla conoscenza legale o comunque portata a conoscenza della dichiarazione di interruzione.
  • Chi non è titolare della posizione processuale lesa dall'evento interruttivo non ha interesse a dolersi della mancata interruzione del giudizio o della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della curatela.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. richiede un accertamento di temerarietà della lite, non ricavabile dalla sola soccombenza o dall'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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