Cassazione Civile, Ordinanza n. 15135/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di sfratto per morosità promosso dal locatore nei confronti del conduttore di un immobile sito in Roma. Il Tribunale aveva accolto le domande del locatore; la Corte d'appello aveva poi rigettato l'appello del conduttore, osservando che, dopo un periodo di lockdown poi cessato, il conduttore risultava ancora inadempiente e lo era anche rispetto a una transazione intervenuta tra le parti, dichiarando soltanto cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio. In cassazione il conduttore ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1230 c.c. e omessa pronuncia, sostenendo che la transazione a saldo e stralcio avrebbe novato integralmente l'obbligazione originaria e sostituito il titolo della condanna, con effetti estintivi dell'obbligazione precedente; con il secondo, in subordine, ha denunciato violazione dell'art. 1965 c.c. e omessa pronuncia, sostenendo che la scrittura transattiva non prevedeva alcuna decadenza o risoluzione automatica dell'accordo e che la transazione doveva ritenersi ancora efficace dopo il pagamento della prima rata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente inammissibile perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e perché la deduzione di omessa pronuncia era comunque infondata e non sorretta dalla prova scritta della transazione; ha ritenuto assorbito il secondo motivo, che muoveva dalla medesima vicenda transattiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione di novazione richiede un confronto puntuale con la motivazione impugnata; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché non spiegava in che modo la sentenza di merito avesse violato la norma.
L'omessa pronuncia non può essere utilmente dedotta senza dimostrare, sulla base delle emergenze processuali, che il giudice di merito fosse tenuto a decidere sul punto specifico.
La ricorrente evocava la transazione; la Corte ha però rilevato che la questione non era scrutinabile nei termini prospettati, e ha richiamato in ogni caso la necessità della prova scritta della transazione.
La transazione deve essere provata per iscritto.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertati i presupposti processuali, la Corte ha disposto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; sono inammissibili le doglianze che si limitino ad affermazioni astratte senza indicare l'errore argomentativo della decisione.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede la dimostrazione che la questione fosse effettivamente devoluta al giudice di merito e fosse sorretta da un adeguato supporto processuale e probatorio.
- La transazione, quando dedotta come fatto estintivo o modificativo del rapporto, deve risultare provata per iscritto; in mancanza, non può fondare utilmente la critica alla sentenza di merito.
- Se il primo motivo di ricorso è inammissibile perché privo di autonoma critica alla motivazione, i motivi successivi che ripropongono la medesima questione possono restare assorbiti.
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