Cassazione Civile, Ordinanza n. 20856/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una docente di conservatorio assunta per anni con contratti a tempo determinato a partire dall'a.s. 1991/1992 e poi immessa in ruolo il 1° luglio 2014. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla progressione professionale prevista dalla contrattazione collettiva e disposto l'inquadramento nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata solo nei rapporti a termine stipulati dal 2011/2012 in poi, con le relative differenze retributive e nei limiti della prescrizione quinquennale. La ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame dei contratti e certificati di servizio anteriori all'a.s. 2011/2012, sostenendo che la documentazione ignorata avrebbe imposto il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 485, comma 1, d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 6 d.lgs. n. 368/2001 e della clausola 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, lamentando che la Corte territoriale avesse limitato il computo dell'anzianità al solo periodo successivo al 2011/2012 invece di considerare tutto il servizio precario svolto prima dell'immissione in ruolo, almeno per gli arretrati non prescritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era incoerente e priva di una spiegazione plausibile per l'esclusione integrale del servizio prestato prima dell'a.s. 2011/2012. Ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla valorizzazione dell'anzianità di servizio maturata con contratti a termine, sia per il periodo preruolo sia per quello successivo all'immissione in ruolo. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
viene richiamato come vizio denunciato per omesso esame di documenti rilevanti
viene richiamato come parametro della censura per violazione di legge
art. 485, comma 1, d.lgs. n. 297/1994
il suo criterio di riconoscimento dell'anzianità va disapplicato nei casi in cui contrasti con la clausola 4 dell'Accordo quadro
richiamato quale norma ritenuta violata nella disciplina del lavoro a termine
clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE
ha diretta applicazione e impone la parità di trattamento in materia di progressione stipendiale e anzianità, salvo ragioni oggettive
non può essere valorizzato se conduce a un trattamento meno favorevole rispetto al docente assunto ab origine a tempo indeterminato
art. 11, comma 14, l. n. 124/1999
menzionato in combinazione con l'art. 489 d.lgs. n. 297/1994 nel confronto tra criteri di computo dell'anzianità
direttiva 1999/70/CE
il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto la disciplina precedente, in assenza di espressa deroga
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro pubblico a termine, ai fini della progressione stipendiale, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato deve essere riconosciuta nella stessa misura prevista per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo che sussistano ragioni oggettive che giustifichino una diversa disciplina.
- Nei casi di personale scolastico poi immesso in ruolo, il giudice del merito deve confrontare il trattamento del lavoratore precario stabilizzato con quello del dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, senza attribuire rilievo alle interruzioni tra un contratto e l'altro quando tali interruzioni non siano decisive ai fini della parità di trattamento.
- Le norme interne di ricostruzione della carriera devono essere disapplicate quando determinano, per il lavoratore a termine poi stabilizzato, un'anzianità inferiore rispetto a quella riconoscibile al comparabile lavoratore di ruolo assunto fin dall'origine.
- Il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato si applica anche agli effetti futuri di rapporti sorti sotto una disciplina anteriore, se manca una deroga espressa che escluda tale applicazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20727/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20733/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20743/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20761/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20780/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20784/2023 del 18/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →