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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20856/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una docente di conservatorio assunta per anni con contratti a tempo determinato a partire dall'a.s. 1991/1992 e poi immessa in ruolo il 1° luglio 2014. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla progressione professionale prevista dalla contrattazione collettiva e disposto l'inquadramento nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata solo nei rapporti a termine stipulati dal 2011/2012 in poi, con le relative differenze retributive e nei limiti della prescrizione quinquennale. La ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame dei contratti e certificati di servizio anteriori all'a.s. 2011/2012, sostenendo che la documentazione ignorata avrebbe imposto il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 485, comma 1, d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 6 d.lgs. n. 368/2001 e della clausola 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, lamentando che la Corte territoriale avesse limitato il computo dell'anzianità al solo periodo successivo al 2011/2012 invece di considerare tutto il servizio precario svolto prima dell'immissione in ruolo, almeno per gli arretrati non prescritti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era incoerente e priva di una spiegazione plausibile per l'esclusione integrale del servizio prestato prima dell'a.s. 2011/2012. Ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla valorizzazione dell'anzianità di servizio maturata con contratti a termine, sia per il periodo preruolo sia per quello successivo all'immissione in ruolo. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    viene richiamato come vizio denunciato per omesso esame di documenti rilevanti

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro della censura per violazione di legge

  • art. 485, comma 1, d.lgs. n. 297/1994

    il suo criterio di riconoscimento dell'anzianità va disapplicato nei casi in cui contrasti con la clausola 4 dell'Accordo quadro

  • art. 6 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato quale norma ritenuta violata nella disciplina del lavoro a termine

  • clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE

    ha diretta applicazione e impone la parità di trattamento in materia di progressione stipendiale e anzianità, salvo ragioni oggettive

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    non può essere valorizzato se conduce a un trattamento meno favorevole rispetto al docente assunto ab origine a tempo indeterminato

  • art. 11, comma 14, l. n. 124/1999

    menzionato in combinazione con l'art. 489 d.lgs. n. 297/1994 nel confronto tra criteri di computo dell'anzianità

  • direttiva 1999/70/CE

    il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto la disciplina precedente, in assenza di espressa deroga

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro pubblico a termine, ai fini della progressione stipendiale, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato deve essere riconosciuta nella stessa misura prevista per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo che sussistano ragioni oggettive che giustifichino una diversa disciplina.
  • Nei casi di personale scolastico poi immesso in ruolo, il giudice del merito deve confrontare il trattamento del lavoratore precario stabilizzato con quello del dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, senza attribuire rilievo alle interruzioni tra un contratto e l'altro quando tali interruzioni non siano decisive ai fini della parità di trattamento.
  • Le norme interne di ricostruzione della carriera devono essere disapplicate quando determinano, per il lavoratore a termine poi stabilizzato, un'anzianità inferiore rispetto a quella riconoscibile al comparabile lavoratore di ruolo assunto fin dall'origine.
  • Il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato si applica anche agli effetti futuri di rapporti sorti sotto una disciplina anteriore, se manca una deroga espressa che escluda tale applicazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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