Ordinanza n. 487/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto Dipartimentale N. 0002939 del 09 OTTOBRE 2025 con il quale è stato bandito il Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205; - del DPCM del 7 ottobre 2025, quale atto presupposto del decreto Dipartimentale N. 0002939 DEL 09 OTTOBRE 2025, recante autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per il triennio scolastico 2025/2026-2027/2028, all’avvio delle procedure concorsuali per n. 58.135 posti di personale docente, di cui n. 50.866 su posto comune e n. 7.269 su posto di sostegno”. (All.2). - del decreto di Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 9 ottobre 2025, n. 2939; - di tutti gli eventuali provvedimenti ed atti connessi anche indirettamente, prodromici e consequenziali, anche non conosciuti che potrebbe arrecare danno agli odierni ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando e atti presupposti e connessi relativi al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, inclusi il decreto di autorizzazione e il decreto di aggregazione delle procedure concorsuali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il bando del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, il DPCM autorizzativo e il decreto di aggregazione delle procedure. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguarda la scelta dell'amministrazione di bandire la procedura e di limitarne la graduatoria ai posti messi a concorso, senza procedere allo scorrimento in favore degli idonei non vincitori. Il TAR ha lasciato impregiudicata la valutazione sull'ammissibilità del ricorso collettivo e ha esaminato esclusivamente, in via sommaria, i presupposti della tutela cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, allo stato della delibazione cautelare, che la condotta amministrativa contestata fosse conforme all'art. 59, comma 10, del d.l. n. 73/2021, che disciplina lo svolgimento annuale del concorso straordinario e, per finalità di semplificazione e accelerazione, prevede la formazione della graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso. Ha inoltre escluso che gli idonei non vincitori vantassero un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria, essendo lo scorrimento subordinato alla scelta discrezionale dell'amministrazione. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il pregiudizio allegato non appariva irreparabile, anche considerando che la procedura concorsuale era già stata avviata e che il pregiudizio sarebbe stato rimediabile in caso di futuro accoglimento del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59, comma 10, d.l. n. 73/2021
la disposizione ... con cadenza annuale e, per finalità di semplificazione e accelerazione, prevede la formazione della graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso
Il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, che la condotta dell'amministrazione relativa alla procedura concorsuale e alla delimitazione della graduatoria ai posti banditi fosse conforme alla disposizione.
La norma è stata richiamata quale fondamento della verifica dei presupposti per la concessione della misura cautelare; tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la conformità dell'organizzazione di una procedura concorsuale alla disciplina legislativa, unita alla previsione normativa della formazione della graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso, esclude allo stato il fumus necessario per sospendere gli atti della procedura.
- Gli idonei non vincitori non vantano, in assenza di una specifica previsione normativa, un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria, il quale resta subordinato alla scelta discrezionale dell'amministrazione.
- Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio derivante dall'avvio o dalla prosecuzione della procedura concorsuale non è irreparabile e può essere rimediato in caso di successivo accoglimento del ricorso.
- Nel bilanciamento cautelare occorre considerare anche l'interesse pubblico alla prosecuzione di una procedura concorsuale già avviata.
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